L’AGCM sanziona una famosa società che accomuna il consumo dei suoi prodotti all’igiene orale e dentale, proponendo uno scenario in cui questi ultimi sarebbero sostituibili completamente ai normali strumenti di pulizia, se non addirittura alle visite odontoiatriche. Rivisitando il panorama normativo in tema di pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta, il TAR conferma la legittimità del provvedimento dell’Autorità (sentenza n. 62/17 depositata il 3 gennaio).
Il caso. Una nota società di produzione e distribuzione di caramelle e gomme da masticare veniva condannata dall’AGCM per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli, punite con due sanzioni pecuniarie ammontanti, in totale, a 180.000 €.
Meritevole di sanzione, a parere dell’Autorità, era stata la diffusione di vari messaggi pubblicitari, sia tramite media tradizionali che tramite internet, che descrivevano alcuni particolari benefici derivanti dalla consumazione dei loro prodotti dolciari. La società, infatti, nei suoi spot sembra suggerire che masticare gomme quali le Daygum Protex, le Vivedent Xyilit, le Daygum XP e le Mentos comporti dei benefici salutistici e favorenti l’igiene orale e dentale, al punto tale esser presentate come «assimilabili o sostituibili alle normali pratiche di pulizia orale» e alla necessità di recarsi negli studi odontoiatrici.
Il chewing gum al posto del dentista. Avverso il provvedimento dell’Autorità proponeva ricorso la società. Secondo il ricorrente l’AGCM non avrebbe accertato in maniera corretta i profili di ingannevolezza censurati, né avrebbe compiutamente motivato le ragioni di scorrettezza della pratica, «avendo in sostanza utilizzato argomentazioni generiche e omnicomprensive». In realtà, secondo il TAR, gli esempi di spot dedotti in giudizio e singolarmente analizzati dall’AGCM contengono «quella sostanziale equiparazione dell’assunzione della gomma da masticare all’utilizzo dello spazzolino da denti». Ciò è rinvenibile anche nei vari slogan utilizzati, nei quali non si sottolinea l’eccezionalità della sostituzione della gomma da masticare agli ordinari strumenti di igiene.
Poiché per le violazioni summenzionate, punite dal codice del consumo, è prevista una forbice sanzionatoria che va dai 5.000 ai 500.000 € parametrata alla durata e gravità della condotta, secondo il Tribunale non appare manifestamente irragionevole né ingiusta la sanzione comminata alla società ricorrente.
Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/“Quando lo spazzolino non c’è” la gomma non risolve il problema: la pubblicità è ingannevole - La Stampa
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sabato 28 gennaio 2017
“Quando lo spazzolino non c’è” la gomma non risolve il problema: la pubblicità è ingannevole

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