La norma secondo cui, in caso di violazione degli obblighi di natura economica in tema di mantenimento dei figli si applicano le pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, non può applicarsi quando non sia stato posto in essere il matrimonio ma sussista solo un legame di convivenza tra i genitori.
Il caso. La Corte di Cassazione ha così annullato senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la sentenza con cui la Corte d’appello di Trieste condannava a mesi due di reclusione e € 200 di multa l’imputato al quale veniva contestato il fatto di aver versato, nel periodo da marzo 2010 a dicembre 2011, alla ex convivente la somma di euro 150 mensili, anziché quella di euro 350 fissata dal Tribunale per i minorenni, per il mantenimento del figlio minorenne, oltreché per aver omesso di versare la quota del 50% delle spese mediche e straordinarie (quota sempre stabilita dal giudice).
Nelle motivazioni si legge che la norma in esame, in forza della quale «in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898», deve essere letta nel contesto delle disciplina dettata dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, in particolare, l’art. 4, comma 2, che recita «le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio».
Genitori non coniugati. La norma introdurre dunque una distinzione tra le diverse classi di ipotesi: precisamente, le disposizioni della legge n. 54 del 2006 sono indicate come da applicare non «in caso di figli di genitori non coniugati» – come, invece, in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio – ma «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».
Conclude quindi la Corte che, se in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge 54 del 2006, per i figli di genitori non coniugati il riferimento ai procedimenti relativi agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l’ambito delle disposizioni applicabili esclusivamente a quelle concernenti i procedimenti indicati nella citata legge, ossia quelli civili di cui all’art. 2, e non alle norme di diritto penale sostanziale.
Fonte: www.ilpenalista.it/Omesso mantenimento del figlio. Non è reato se i genitori sono conviventi - La Stampa
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martedì 24 gennaio 2017
Omesso mantenimento del figlio. Non è reato se i genitori sono conviventi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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