giovedì 19 gennaio 2017

Famiglia, ordine di protezione attuabile anche durante la separazione

L'articolo 342 bis del codice civile al primo comma definisce come abuso familiare la condotta pregiudizievole posta in essere dal coniuge o dal convivente che è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge.
La misura che può adottare il Tribunale è di natura cautelare ed ai fini dell'emissione è necessaria una condotta posta in essere nell'ambito della famiglia tale da stravolgere la vita familiare e da causare un grave pregiudizio in capo alla vittima. Le condotte “abusanti” non sono state tipizzate dal legislatore proprio per consentire al giudice di valutare caso per caso. Si ritiene che possa essere considerato rilevante ai fini dell'emissione dell'ordine di protezione il comportamento reiterato denigratorio e vessatorio in ambito familiare; non è invece stato ritenuto sufficiente ad integrare gli stremi dell'abuso il comportamento del coniuge che, nell'ambito della crisi coniugale, non corrisponda alla moglie il denaro per le esigenze primarie della famiglia, provvedendo in prima a persona alle spese primarie e a talune spese mediche (Tribunale Bari 2002).
L'abuso è configurabile anche nei confronti i dei figli minori nel caso in cui il minore sia costretto ad assistere a reiterate aggressioni e comportamenti denigratori di uno dei due genitori nei confronti dell'altro (anche se in tal caso i comportamenti possono integrare gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia).
A giudizio dello scrivente i comportamenti abusanti potrebbero anche consistere in atteggiamenti incompatibili con una vita familiare serena ed equilibrata quali gli episodi di infedeltà reiterati, l'abuso di droghe e di alcol, le varie dipendenze (dal gioco d'azzardo, ecc).
Affinché possa essevi “abuso” il comportamento del soggetto agente deve cagionare un grave pregiudizio nella vittima.
In caso di separazione o divorzio - Ove sia già in atto un giudizio di separazione o divorzio, e vengano posti in essere comportamenti che siano espressione di “ gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento”, non si applicherà l'articolo 342 bis c.c. sull'ordine di protezione ma le disposizioni di cui all'articolo 709 ter cpc essendo quest'ultima norma speciale rispetto all'ordine di protezione.
L'emissione di un ordine di protezione avrà certamente una rilevanza sostanziale nell'orientare, successivamente, il giudice della separazione verso una forma di affidamento dei minori che escluda il genitore “abusante” se non addirittura rilievo per ciò che concerne un eventuale provvedimento di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale.
Lo scrivente ritiene che la misura dell'ordine di protezione sia attuabile anche in pendenza di separazione e nonostante l'emissione di provvedimenti presidenziali ed urgenti che abbiano statuito su questioni connesse alle situazioni di “abuso”. Infatti, a volte il provvedimento presidenziale di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente non è sufficiente per far cessare la condotta violenta (coniuge che si reca sul posto di lavoro dell'altro coniuge o vada a scuola a prendere o tentare di incontrare il figlio). In queste ipotesi sarà opportuno integrare l'ordinanza presidenziale con l'ordine di protezione ex articolo 342 bis e ter c.c..
I soggetti legittimati alla presentazione del ricorso sono i coniugi, i conviventi more uxorio (purchè lo siano in modo stabile), le coppie di fatto (anche omosessuali) e i figli. Questi ultimi posso, ovviamente, anche essere autori di abusi familiari e quindi destinatari di un ordine di allontanamento che non esclude la persistenza dell'obbligo dei genitori di versare un assegno mensile di mantenimento, ex articolo 155 quinquies c.c; ove i figli minori siano vittime di abuso familiare è necessaria la segnalazione al Tribunale per i Minorenni o alla Procura della Repubblica per i provvedimenti di competenza.
Il contenuto del provvedimento - Qualora siano i genitori gli autori di abusi familiari ai danni dei figli minori in dottrina è prevalente la tesi in base alla quale la disciplina degli ordini di protezione non troverebbe applicazione, perché si colloca in un rapporto fra genere e specie rispetto a quella dettata dagli artt 330 e 333 c.c.. Sia l'articolo 330 c.c che l'articolo 342 ter c.c prevedono l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o convivente che ha adottato la condotta pregiudizievole con la differenza che nell'articolo 330 c.c l'allontanamento dalla casa familiare è una misura accessoria alla decadenza o sospensione della potestà genitoriale che perdura sino alla durata del provvedimento ablativo, mentre nell'articolo 342 ter c.c. l'allontanamento è una misura autonoma provvisoria, direttamente funzionale alla cessazione della condotta pregiudizievole e prorogabile.
Il giudice che emette l'ordine di protezione è tenuto ad elencare i comportamenti violenti e pregiudizievoli che debbono cessare.
Oltre alla prevista misura dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare sono previste come misure accessorie il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal ricorrente o dai figli della coppia, l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare o di associazioni istituzionalmente preposte a sostegno e tutela delle vittime di violenze domestiche; la misura patrimoniale necessaria, a volte, per consentire alla vittima di potersi mantenere in modo autonomo. Altrimenti, in caso di indigenza della vittima il suo stato di non autosufficienza economica potrebbe rappresentare un elemento scoraggiante la presentazione del ricorso ovvero uno strumento di “persuasione” o “ricatto” nelle mani dell'abusante per costringere la vittima a non porre in atto alcuna azione.
Nel caso di violazione dell'ordine di protezione è prevista la sanzione penale disciplinata dall'articolo 388 cp.
Il procedimento è di natura cautelare (artt 669 bis e ss. cpc, con la conseguenza che eventuali lacune nella disciplina specifica degli ordini di protezione possono essere colmate facendo riferimento alle norme generali sui procedimenti cautelari).
Il ricorso può essere presentato dalla parte personalmente o dall'avvocato presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente.
Se la misura è accolta, il decreto conterrà anche la determinazione della durata dell'ordine di protezione; il decreto emesso nel contraddittorio delle parti è immediatamente esecutivo e contro tale decreto è ammesso reclamo al Collegio; il reclamo non sospende l'esecutività dell'Ordine di Protezione.
Il decreto è Collegiale (di conferma o revoca del provvedimento reclamato) e non è impugnabile in Cassazione nè ricorso ordinario né con il ricorso straordinario, perché mancante dei requisiti della decisorietà e definitività).

Fonte: www.ilsole24ore.com/Famiglia, ordine di protezione attuabile anche durante la separazione

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