Salvo la diminuzione di 10 euro dell’importo dovuto (da 100 a 90€), il canone RAI seguirà nel 2017 le medesime regole già dettate lo scorso anno. La conferma è arrivata con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 30 dicembre 2016, che chiarisce le regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche a decorrere dall’anno 2017 e ricalca in larga parte le indicazioni già fornite lo scorso anno.
Il canone dunque continuerà ad essere addebitato nella bolletta dell’energia elettrica, in base alla presunzione che chi ha un’utenza per la fornitura nel luogo in cui ha la sua residenza anagrafica detiene un apparecchio televisivo (presupposto dell’obbligo di pagamento del canone). Il pagamento nel 2017 avverrà in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. Questo il quadro generale, ecco nel dettaglio le indicazioni più precise fornite con la Circolare in esame.
Come per l’anno passato, l’individuazione delle utenze di fornitura addebitabili avverrà anche nel 2017 tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” e dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”.
Se per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone verrà addebitato su una sola fornitura. Il canone, infatti, è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
La voltura della fornitura da un cliente all’altro verranno trattate ai fini dell’addebito come disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze. Lo switch, invece, non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.
Come anticipato, in virtù delle nuove disposizioni dell’ultima manovra finanziaria, il canone dovuto per l’anno 2017 è pari a 90€ (invece dei 100€ del 2016). L’Agenzia delle Entrate illustra con apposite tabelle l’importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti, l’importo del canone complessivo per i nuovi abbonamenti, l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale per le utenze già attive al 1° gennaio dell’anno di riferimento e per le nuove attivazioni, in funzione del mese di attivazione.
La circolare prende in esame sei casi definiti particolari, come ad esempio l’ipotesi del contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1, disattivata entro il 30/09 e non più riattivata nell’anno, al quale, indica l’Agenzia, si applica il canone dalla rata del mese di attivazione, fino al mese di disattivazione.
L’ultimo paragrafo della circolare si occupa delle dichiarazioni sostitutive inerenti il canone, vale a dire la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi e la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento (presentabile anche mediante il modello di rimborso di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016). Sono infine individuati gli “altri soggetti non addebitabili”.
Fonte: www.fiscopiu.it /Canone RAI: valgono le regole dell'anno scorso - La Stampa
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martedì 3 gennaio 2017
Canone RAI: valgono le regole dell'anno scorso
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