La cartella di pagamento non preceduta da un avviso di accertamento deve contenere un’adeguata motivazione relativa agli interessi addebitati, con indicazione del tasso e del metodo di calcolo. In tal senso non può ritenersi sufficiente l’esposizione dell’anno d’imposta a cui la pretesa si riferisce o le norme in base alle quali gli stessi interessi sono stati calcolati, non spettando al contribuente l’onere di effettuare ricostruzioni particolari e attingere a nozioni giuridiche per conoscere le motivazioni della pretesa. In mancanza di una congrua e adeguata motivazione sugli interessi, la cartella di pagamento è nulla (per la parte che concerne i medesimi). Sono le conclusioni che si traggono dalla sentenza n. 24933/16 della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Ctr di Milano, che aveva confermato l’annullamento di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di interessi. La decisione dei giudici meneghini era fondata sulla mancata motivazione della cartella in relazione agli interessi stessi. Secondo la ricorrente Agenzia, invece, la cartella doveva ritenersi legittima e adeguatamente motivata, in conformità ai modelli ministeriali, contenendo il periodo d’imposta e i riferimenti per ricostruirne le modalità di calcolo.
La Cassazione ha respinto il ricorso, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. La cartella non preceduta da un accertamento, spiega il collegio di legittimità, deve essere motivata in modo congruo e intellegibile, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 7 della legge n. 212/2000. In particolare, per quanto attiene agli interessi, la cartella deve riportare l’indicazione «del tasso e del metodo di calcolo», in modo da consentire al contribuente un controllo agevole sulla correttezza dello stesso. Di contro, non è onere del cittadino ricostruire le motivazioni dell’atto, e quindi del calcolo degli interessi, attingendo a nozioni giuridiche che esulino dalla sua sfera di competenza e di pertinenza: per cui, l’indicazione dell’anno d’imposta, del provvedimento da cui derivano gli interessi o il richiamo alle norme in base a cui gli stessi sono stati calcolati non è sufficiente a rispondere all’obbligo di motivazione di cui al citato articolo 7 dello Statuto del contribuente.
Fonte: www.italiaoggi.it/Nulla la cartella di pagamento senza motivazione degli interessi - News - Italiaoggi
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lunedì 26 dicembre 2016
Nulla la cartella di pagamento senza motivazione degli interessi

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