domenica 4 dicembre 2016

Introdotto un nuovo delitto di "Traffico di organi prelevati da persona vivente"

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge n. C-2937 recante «Modifiche al codice penale e alla legge 10 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi».
Il testo del provvedimento - non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale - può essere consultato nella versione approvata dal Parlamento sul sito istituzionale della Camera dei deputati (clicca qui per accedervi:Progetto di legge della 17legislatura)
Il provvedimento appena approvato dal Parlamento introduce, all’art. 601 bis del codice penale, un nuovo delitto di «Traffico di organi prelevati da persona vivente» che punisce, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000, «chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente». Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, la nuova norma prevede che alla condanna consegua l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. Lo stesso art. 601 bis c.p., al comma secondo, punisce poi con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 «chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi».
Il provvedimento appena licenziato dal Parlamento estende l’applicabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 416 co 6 c.p. all’ipotesi in cui l’associazione sia diretta a commettere il nuovo delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente ovvero uno dei reati previsti dagli artt. 22, co. 3 e 4, e 22 bis, legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e trapianti di organi.
Infine, il provvedimento inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal citato art. 22 bis, co. 1, legge n. 91/1999 per chi svolge a scopo di lucro opera di mediazione nella donazione di organi da vivente, innalzando il massimo della pena ad anni 8 di reclusione.

Fonte: www.penalecontemporaneo.it

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