La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge n. C-2937 recante «Modifiche al codice penale e alla legge 10 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi».
Il testo del provvedimento - non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale - può essere consultato nella versione approvata dal Parlamento sul sito istituzionale della Camera dei deputati (clicca qui per accedervi:Progetto di legge della 17legislatura)
Il provvedimento appena approvato dal Parlamento introduce, all’art. 601 bis del codice penale, un nuovo delitto di «Traffico di organi prelevati da persona vivente» che punisce, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000, «chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente». Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, la nuova norma prevede che alla condanna consegua l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. Lo stesso art. 601 bis c.p., al comma secondo, punisce poi con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 «chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi».
Il provvedimento appena licenziato dal Parlamento estende l’applicabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 416 co 6 c.p. all’ipotesi in cui l’associazione sia diretta a commettere il nuovo delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente ovvero uno dei reati previsti dagli artt. 22, co. 3 e 4, e 22 bis, legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e trapianti di organi.
Infine, il provvedimento inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal citato art. 22 bis, co. 1, legge n. 91/1999 per chi svolge a scopo di lucro opera di mediazione nella donazione di organi da vivente, innalzando il massimo della pena ad anni 8 di reclusione.
Fonte: www.penalecontemporaneo.it
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
domenica 4 dicembre 2016
Introdotto un nuovo delitto di "Traffico di organi prelevati da persona vivente"

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
-
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva...
-
Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguardano
-
“Sei un cretino”: può sembrare, oggi più che in passato, espressione di poco peso, rispetto a epiteti ben più grevi, ma ciò non ne riduce af...
Nessun commento:
Posta un commento