Anche in caso di rifiuto all'etilometro è necessario informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un legale. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 21 novembre 2016, n. 49236.
Come risaputo, secondo quanto stabilito dall'art. 114 disp. Att. c.p.p., nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 c.p.p., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Con riferimento alla fattispecie del rifiuto al sottoporsi agli accertamenti, di cui all'art. 186, comma 7, cod. strad., non si ritiene applicabile, secondo giurisprudenza, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal legale (Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845).
Ma tale ultimo principio, secondo gli ermellini, deve essere rivisitato: come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 29 gennaio 2015, n. 5396, il conducente deve essere avvisato di detta facoltà “prima” di procedere all'accertamento mediante etilometro; il sistema delle garanzie scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento per via strumentale – che ha natura indifferibile e urgente – del tasso alcolemico del conducente del veicolo. Ovvero, il diritto all'avvertimento sorge nel momento in cui i verbalizzanti decidono di procedere all'accertamento strumentale ed invitano il conducente a sottoporsi alle prove spirometriche.
Conseguentemente, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo deve essere dato anche in caso di rifiuto all'effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato, posto che ciò che rileva è il momento in cui viene fatta richiesta al conducente di sottoporsi all'accertamento.
Fonte: www.altalex.com/Alcoltest: avviso al difensore anche in caso di rifiuto | Altalex
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mercoledì 21 dicembre 2016
Alcoltest: avviso al difensore anche in caso di rifiuto
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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