‘Permessi’ ottenuti legittimamente alla luce della ‘legge 104’. Il lavoratore è costretto ad assentarsi per l’assistenza a un parente affetto da handicap. Per quelle giornate passate forzatamente lontano dall’ufficio, però, gli va riconosciuta non solo la retribuzione prevista ma anche i compensi incentivanti la produttività, previsti per specifici progetti.
Permesso. Scontro frontale tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e un suo impiegato. Sul tavolo la parte economica relativa alle «giornate di ‘permesso’» concesse al lavoratore alla luce della ‘legge 104’.
Le pretese del dipendente vengono ritenute legittime dai giudici, prima in Tribunale e poi in appello. Nello specifico, viene chiarito che «i riposi» previsti dalla legge numero 104 del 1992 «sono equiparati ai riposi per le lavoratrici madri», che, a loro volta, «sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti». Ciò significa che «il trattamento da corrispondere in relazione a tali ‘permessi’ devono essere esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa».
Compensi. A chiudere il cerchio provvedono ora i magistrati della Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni mosse dall’‘INPS’ (sentenza n. 20684, depositata il 13 ottobre 2016). Pieno riconoscimento, quindi, alle pretese avanzate dal lavoratore. In sostanza, viene ribadito il diritto alla «corresponsione della retribuzione, comprensiva dei compensi incentivanti», e ciò vale sia per il pubblico che per il privato.
Entrando nei dettagli, peraltro, i giudici evidenziano che «la normativa legale prevede il pagamento dei compensi incentivanti unicamente previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti». Di conseguenza, è privo di logica «l’assunto», proposto dall’‘INPS’, secondo cui «tali compensi non dovrebbero essere corrisposti nei giorni di ‘permesso’ retribuito» previsti dalla ‘legge 104’, anche perché essi sono da includere nella «retribuzione» e sono applicati «anche in misura non direttamente proporzionale al regime orario adottato» dal lavoratore.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Assenze per assistere un familiare: legittimo il diritto alla retribuzione e ai premi - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
sabato 15 ottobre 2016
Assenze per assistere un familiare: legittimo il diritto alla retribuzione e ai premi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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