Un automobilista subisce un danno alla propria autovettura in conseguenza del difettoso funzionamento della sbarra di cadenza veicoli apposta in una pista di accesso all’autostrada riservata agli utenti del servizio Telepass: la società Autostrade per l’Italia viene condannata a risarcirlo.
Il caso. Un automobilista, avvicinatosi alla corsia dell’autostrada riservata agli utenti del servizio Telepass, subiva un danno al veicolo a causa del difettoso funzionamento della sbarra di cadenza veicoli. L’uomo ricorreva allora per il risarcimento del danno subito nei confronti della Società Autostrade per l’Italia. Il Tribunale di Nola, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell’uomo, osservando che non aveva allegato di aver stipulato con la società Autostrade il contratto per il servizio Telepass e «che da ciò conseguiva che non poteva dirsi formata la non contestazione della circostanza da parte della convenuta». Rilevava poi che non poteva dirsi raggiunta la prova che all’uomo fosse consentito l’utilizzo della corsia Telepass, dunque non risultava possibile imputare con certezza il fatto a vizio della strumentazione di proprietà della convenuta piuttosto che alla circostanza che il transito era avvenuto in difetto della necessaria autorizzazione.
Contro tale decisione del Tribunale l’automobilista presentava ricorso in Cassazione, denunciando violazione.
Allegazione implicita di un fatto costitutivo. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Infatti, l’uomo aveva dedotto – implicitamente – di essere titolare di un rapporto che gli consentiva l’accesso alla pista riservata agli utenti del servizio Telepass, avendo egli precisato di aver udito il segnale sonoro del sistema elettronico e di aver visto la sbarra sollevarsi.
Il principio di non contestazione. A fronte di ciò, ben poteva operare il principio di non contestazione – che impone alle parti «l’onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione» e che comporta la necessità per il convenuto (società Autostrade) di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall’attore (l’automobilista) a fondamento della propria domanda, che – in difetto – devono ritenersi ammessi senza necessità di prova. Per tali ragione la Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza del Tribunale.
Fonte: www.ridare.it/Urta sbarra difettosa del telepass: la società Autostrade deve risarcire il danno - La Stampa
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giovedì 1 settembre 2016
Urta sbarra difettosa del telepass: la società Autostrade deve risarcire il danno
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Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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