La quinta sezione della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto riguardante l’esatto significato da attribuire alla nozione di quasi flagranza nella commissione di un reato, chiedendo in particolare di fornire un chiarimento in merito agli elementi che la giurisprudenza di legittimità ritiene fondamentali nella costruzione dell’istituto: ossia la percezione dell’azione delittuosa e l’inseguimento del reo da parte dei soggetti ai quali è conferito il potere di arresto.
Per quasi flagranza si intende, come è noto, una delle forme che può assumere lo stato di flagranza, presupposto indefettibile per procedere all’arresto, obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.), dell’autore di un reato da parte della polizia giudiziaria (o del privato, nel caso contemplato dall’art. 383 c.p.p.), che l’art. 382 c.p.p., commi 1, dopo avere definito lo stato di flagranza in senso stretto, descrive come la condizione in cui versa «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».
Dopo aver riepilogato i diversi orientamenti sul punto, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire all’indirizzo maggioritario in giurisprudenza secondo cui non sussiste la condizione di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato eseguito non a seguito della diretta percezione dei fatti, bensì per effetto e solo dopo la acquisizione di informazioni da parte di terzi.
Questo, di conseguenza, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite: «non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto».
Per leggere la sentenza clicca qui: cass-pen-sez-un-2016-39131.pdf
Fonte: www.giurisprudenzapenale.com
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domenica 25 settembre 2016
No all’arresto in flagranza solo sulla base di informazioni della vittima o di terzi

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