Ai fini della configurabilità dell’aggravante il concetto di incidente stradale è riconducibile a ciascun avvenimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale determinando un rischio anche meramente potenziale per l’incolumità della collettività. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38203/16, depositata il 14 settembre.
Il caso. Il gip del Tribunale di Trento condannava l’imputato per guida in stato di ebbrezza aggravato per aver provocato un incidente stradale. L’imputato ricorre “per saltum” dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi per la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale sulla cui base era stata rigettata la richiesta dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il Tribunale non aveva infatti considerato, a detta del ricorrente, che l’auto non aveva provocato danni a cose o persone e si era fermata sulla banchina che fa parte della strada senza invadere l’altra carreggiata.
Il ricorso attiene sostanzialmente al concetto di “incidente stradale” quale questione di diritto (e non di fatto) ai fini della configurazione dell’aggravante di cui al comma 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada.
Il concetto di incidente stradale. La giurisprudenza di legittimità si è già occupata dell’elaborazione interpretativa del concetto – che il legislatore ha volutamente tratteggiato in termini generici – giungendo a riconoscere la sussistenza di un “incidente stradale” in ogni caso in cui l’evento interrompa la normale circolazione stradale e possa provocare un pericolo alla collettività senza che assuma rilevanza l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli o di terzi. In particolare, ai fini dell’aggravante in parola, nella nozione di incidente stradale sono ricompresi l’urto del veicolo contro un ostacolo e la sua fuoriuscita dalla sede stradale, essendo dunque sufficiente qualsiasi significativa turbativa del traffico stradale anche solo potenzialmente idonea a causare danni.
Stato di ebbrezza e incidente stradale. Nel caso di specie, ricorrono inequivocabilmente le circostanze per configurare un “incidente stradale”, dovendo inoltre sottolineare l’innegabile riscontro del nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza del ricorrente e l’incidente da esso provocato. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Guida in stato di ebbrezza aggravata dall’incidente stradale anche senza urto con altri veicoli - La Stampa
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domenica 18 settembre 2016
Guida in stato di ebbrezza aggravata dall’incidente stradale anche senza urto con altri veicoli
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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