Risponde di bancarotta semplice non solo il fallito che non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, ma anche quello che li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Inoltre, per la configurabilità della bancarotta semplice documentale rileva non solo l’irregolare, ma anche, a maggiore ragione, l’omessa tenuta delle scritture contabili e non solo di quelle obbligatorie per legge. Con il risultato di non permettere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari del fallito. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 38302 della Corte di cassazione, Quinta sezione penale.
La Cassazione chiarisce che l’elemento di distinzione tra la bancarotta documentale fraudolenta e semplice riguarda soprattutto il profilo oggettivo della condotta del fallito. Nella bancarotta semplice a pesare è l’aspetto solo formale dell’omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, «mentre nella bancarotta fraudolenta un profilo sostanziale, atteso che, da un lato, l’illiceità della condotta non è circoscritta alle sole scritture obbligatorie per legge, riguardando tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, e, dall’altro, è richiesto il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, estraneo invece al fatto tipico previsto dall’articolo 217 della Legge fallimentare».
In particolare, osserva la Cassazione, non ci sono dubbi che la bancarotta semplice è istituita a presidio della regolarità contabile intesa in senso formale. A questo proposito, ricorda la sentenza, impone l’istituzione di libri obbligatori, come il libro giornale, i libri degli inventari, e altre scritte che sono richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa. Gli articoli da 2215 a 2220 del Codice civile prescrivono poi le modalità di tenuta e conservazione di queste scritture obbligatorie. L’omessa, irregolare oppure incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, in violazione degli articoli 2214 e seguenti del Codice civile costituiscono condotte punte dalla legge fallimentare solo perchè mettono in pericolo il bene giuridico tutelato, costituito dalla esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa fallita. Nella prospettiva ovviamente della successiva ricostruzione e tutela del patrimonio del fallito, che rappresenta la garanzia per la massa dei creditori.
La Cassazione ricorda allora che si tratta di un delitto di pericolo presunto e pura condotta, che si realizza anche se non si verifica un danno o anche solo la messa in pericolo degli interessi dei creditori.
L’imprenditore fallito o l’amministratore della società fallita che anche solo per negligenza, ha omesso, sotto il profilo formale, di tenere o ha tenuto in modo irregolare o incompleto le scritture contabili obbligatorie, ma che, sotto il profilo sostanziale, ha lasciato traccia di tutte le sue operazioni di gestione, sulla base di documentazione contabile, anche se irregolare tenuta, (fatture, bolle di accompagnamento, estratti conto, annotazioni) in modo tale che è comunque possibile ricostruire sia il patrimonio sia il movimento degli affari, non risponde del reato di bancarotta fraudolenta ma di quello meno grave di bancarotta semplice.
Fonte: www.ilsole24ore.com/CASSAZIONE: Bancarotta semplice se i conti sono tracciabili (Il Sole 24 Ore) -
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martedì 20 settembre 2016
Bancarotta semplice se i conti sono tracciabili
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