È nulla l’ipoteca iscritta da Equitalia sull’immobile del contribuente senza la preventiva notifica di un apposito avviso.
E’ questo il principio sancito dalla Suprema Corte che, con recente sentenza, ha rigettato il ricorso presentato dal concessionario della riscossione avverso una sentenza del Tribunale civile di Bari che aveva annullato un’iscrizione ipotecaria effettuata sull’abitazione di un contribuente a seguito della mancata notifica del precedente avviso di pagamento (sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, n. 9797 dep. 12/05/2016, Presidente Dott. ARMANO Uliana, relatore Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana).
Nello specifico, la contestazione di Equitalia verteva sulla mancata necessità della precedente notifica dell’intimazione di pagamento al contribuente (stabilita dall’art. 50 del Dpr n. 602/73 che prevede l’invio da parte del concessionario di un precedente avviso per quelle cartelle esattoriali notificate da più di un anno solo nel caso in cui si debba agire esecutivamente) poiché l’iscrizione di ipoteca non risulta un’azione esecutiva.
Ebbene, sul punto gli ermellini – pur riconoscendo in parte le ragioni del concessionario – hanno comunque confermato la sentenza del Tribunale.
La Suprema Corte, infatti, rifacendosi a una sua precedente pronuncia delle Sezioni Unite (in particolare la numero 19667 del 18/09/2014) ha chiarito come in quell’occasione fossero stati enunciati due importanti principi applicabili anche nel caso di specie.
In particolare, i giudici specificano che se da una parte “L'iscrizione ipotecaria … non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 ..” dall’altra stabiliscono che “l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili … deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative … in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea”.
In merito alla precedente pronuncia delle Sezioni Unite, è bene far presente come in quel caso in giudici, dopo un’attenta analisi delle norme in materia di procedimento amministrativo (Legge n. 241/90) analizzavano attentamente anche la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (si veda la sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropè) la quale ormai da tempo ha sancito che “la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una <<decisione partecipata>> mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella <<fase precontenziosa>> o endo-doprocedimentale … Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.”
Alla luce di tali considerazioni, appare chiaro il dovere da parte di Equitalia (oltre che del Fisco in generale) di improntare la propria attività verso il preventivo confronto con il contribuente che dunque ha diritto ad essere sempre ascoltato prima dell’emissione di un qualsiasi provvedimento nei suoi confronti.
In caso contrario, qualsiasi atto emesso nei confronti del contribuente è da ritenersi illegittimo.
Fonte: www.altalex.com//Ipoteca di Equitalia nulla senza il preventivo avviso | Altalex
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
domenica 5 giugno 2016
Ipoteca di Equitalia nulla senza il preventivo avviso
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento