L’esito dell’alcoltest può essere superato dal giudice di merito, al fine di ricondurre il fatto in una più grave ipotesi di reato, soltanto quando vi sia un complessivo quadro sintomatologico tale da sorreggere, con ragionevole certezza, l’affermazione secondo la quale l’imputato, indipendentemente dall’esito della rilevazione, al momento del fatto presentava nell’organismo una presenza di alcol superiore a quella rilevata meccanicamente, senza che sia possibile per il giudice porre a fondamento della sua decisione regole scientifiche da lui stesso individuate. Inoltre, qualora l’etilometro pervenga alla misurazione dell’etilemia nonostante il volume insufficiente d’aria in esso inspirata, il tasso alcolemico così riscontrato può essere assunto a fondamento della decisione. Questi i principi espressi nella sentenza n.19176 del 9 maggio 2016.
Il caso di specie
a) Il ricorrente è stato dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, 2° co. lett. c) d.lgs. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada) per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza. Egli lamenta, in particolare, che il giudice di merito abbia ritenuto l’ipotesi più grave fra quelle previste al 2° co. dell’art. 186 cod. strada, nonostante il tasso alcolemico rilevato con l’etilometro fosse riferibile all’ipotesi meno grave di cui alla lett. b) del 2° co. dell’art. 186 c.strada. La decisione del giudice di merito era stata presa sulla considerazione che la rilevazione, a distanza di due ore dal fatto, di un tasso prossimo alla soglia massima prevista per la fattispecie di cui alla lett. b) non poteva che portare a ritenere che, al momento del sinistro, il tasso alcolico fosse tale da essere riconducibile alla più grave ipotesi di cui alla lett. c) del codice della strada. Ciò sulla scorta del principio, definito come notorio, secondo cui la concentrazione di alcol assume un andamento decrescente dopo sessanta minuti dalla sua assunzione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sul rilievo che il giudice può superare l’esito della rilevazione meccanica in forza di un quadro sintomatologico tale da sorreggere, con ragionevole certezza, l’affermazione secondo la quale l’imputato presentava un tasso alcolemico diverso e superiore rispetto a quello emerso dall’alcoltest o anche in assenza di detta misurazione, ma non può egli stesso porre una regola scientifica con la quale risolvere il dubbio sulla qualificazione giuridica del fatto. Il giudice è, infatti, fruitore di regole scientifiche, ma non creatore delle medesime, anche nel caso in cui egli indichi lo studioso alla quale attribuisce la regola individuata.
b) La seconda sentenza in commento si è parimenti pronunciata in un caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, 2° co. lett. c) c. strada. Il ricorrente lamenta che la condanna sia stata pronunciata in forza dell’esito dell’alcoltest, nonostante l’etilometro avesse emesso uno scontrino recante la dicitura «volume d’aria insufficiente», nonché la mancata sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità.
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, avendo ritenuto validamente proposta l’istanza di sostituzione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità ancorché formulata per la prima volta in sede di discussione orale avanti alla Corte di Appello, in quanto l’impugnazione della sentenza sul punto relativo al trattamento sanzionatorio comporta la devoluzione al giudice d’appello del potere di intervenire sulla pena e, quindi, anche di concedere le sanzioni sostitutive.
Rilevazione meccanica del tasso alcolico e qualificazione giuridica del fatto
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’attribuire rilevanza ai fini dell’inquadramento del fatto in una delle ipotesi previste al 2° co. dell’art. 186 c. strada agli indici sintomatici dello stato di ebbrezza constatati al momento dell’accertamento. Si afferma, infatti che l'esame strumentale mediante alcoltest non costituisce una prova legale e che, pertanto, l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere effettuato, per tutte le fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada, sulla base di elementi sintomatici (C., Sez. IV, 26.5.2015, n. 26562, in CED Cass., rv. 263876; Cass. pen. Sez. IV, 26-02-2014, n. 22241 (rv. 259222; C., Sez. IV, 29.1.2014, n. 22239, in CED Cass., rv. 259214; C., Sez. IV, 4.6.2013, n. 30231, in CED Cass., rv. 255870; C., Sez. IV, 7.6.2012, n. 27940, in CED Cass., rv. 253598).
Quando, tuttavia, in mancanza dell’alcoltest, non sia possibile individuare con ragionevole certezza in quale delle tre ipotesi contemplate dalla norma rientri la condotta dell’agente, il fatto è da qualificare ai sensi dell’art. 186, 2° co. lett. a), escludendo la rilevanza penale del fatto (C., Sez. IV, 20.2.2015, n. 15705, in CED Cass., rv. 263145; C., Sez. IV, 29.11.2012, n. 48251, in CED Cass., rv. 254078; C., Sez. IV, 16.12.2011, n. 6889, in CED Cass., rv. 252728).
In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava, invece, sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (C., Sez. IV, 9.9.2015, n. 40722, in CED Cass., rv. 264716; C., Sez. IV, 4.3.2015, n. 24206, in CED Cass., rv. 263725). Altra sentenza ha affermato, in tali casi, la necessità di verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, 2° co., lett. b) e c) c. strada, la presenza di elementi indiziari indicativi della gravità dello stato di ebbrezza (C., Sez. IV, 11.11.2014, n. 47298, in CED Cass., rv. 261573).
Con riferimento ai casi in cui lo spirometro proceda all’analisi nonostante l’insufflazione di un volume d’aria insufficiente, segnalato nello scontrino stampato all’esito della rilevazione, come avvenuto nel caso affrontato dalla seconda sentenza in commento, la giurisprudenza ritiene, comunque, utilizzabile ai fini della decisione il risultato fornito dall’alcoltest (C., Sez. IV, 29.1.2014, n. 22239, in CED Cass., rv. 259214; C., Sez. IV, 24.10.2013, n. 1878, in CED Cass., rv. 258179).
Per leggere le sentenze clicca qui:19176 pdf.pdf
Fonte: www.quotidianogiuridico.it
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venerdì 27 maggio 2016
Guida in stato di ebbrezza: il risultato dell'alcoltest può essere superato dagli elementi sintomatici
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