Il fatto di essere un artigiano non è significativo, di per sé, per giustificare la soggezione all’IRAP: lo ha specificato la Cassazione, con la sentenza dell’11 maggio 2016, n. 9561.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorreva contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto spettante il rimborso dell’IRAP richiesto da un artigiano, in quanto nella sua attività non era ravvisabile il presupposto che fa scattare l’imposta, ovvero la presenza di un’autonoma organizzazione. I Giudici avevano evidenziato come il contribuente esercitasse la sua attività avvalendosi addirittura dei macchinari dei clienti; i suoi unici beni strumentali erano l’auto e il telefonino. Ma nonostante i giudici avessero dato torto all’Agenzia delle Entrate, questa ha caparbiamente insistito fino in Cassazione, ottenendo il rigetto del ricorso presentato.
I Giudici di Cassazione hanno ripetuto ancora una volta che l’attività di lavoro autonomo, anche se svolta con abitualità, deve sottostare al requisito dell’autonoma organizzazione, che “ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti […] il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”.
E hanno spiegato: “La circostanza che la parte svolga l’attività di artigiano e rivesta perciò la qualità di imprenditore sia pure piccolo non è di per sé significativa ai fini della sua soggezione al tributo, in quanto non è la natura dell’attività che lo rende soggetto passivo dell’imposta, ma è il modo in cui l’attività è concretamente esercitata che può integrare […] la sussistenza di quei parametri valutativi che la giurisprudenza di questa Corte ha già indicato come espressivi di un’attività autonomamente organizzata”.
Fonte: www.fiscopiu.it /Essere artigiani non implica di per sé dover pagare l’IRAP - La Stampa
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lunedì 16 maggio 2016
Essere artigiani non implica di per sé dover pagare l’IRAP
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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