Con la sentenza 3981/2016 la Cassazione torna sulla questione della diffamazione a mezzo facebook, fattispecie che negli ultimi anni ha assunto una notevole rilevanza pratica, come evidenziato dalla copiosa casistica giurisprudenziale.
Invero, la posizione della giurisprudenza di legittimità è sempre stata piuttosto rigorosa.
Ritenuta l’idoneità della rete internet e dei social network a integrare la comunicazione con più persone richiesta dall’art. 595 c.p. per la consumazione del reato, ritenuta altresì in tali fattispecie la sussistenza dell’aggravante di cui al terzo comma della norma citata (ossia la diffamazione a mezzo stampa), le pronunce della Suprema Corte hanno più volte riconosciuto la responsabilità penale per frasi avente contenuto diffamatorio, espresse mediante post pubblicati su bacheca o gruppi facebook.
La questione sottesa al caso giunto all’esame della Cassazione di cui qui si tratta riguarda specificamente i limiti della responsabilità penale, anche in rapporto al diritto costituzionalmente garantito di libera espressione del pensiero, a fronte della pubblicazione di un post la cui portata diffamatoria non emergeva direttamente, ma doveva ricavarsi dal complesso della discussione tra utenti all’interno di un gruppo facebook.
Trattasi, com’è evidente, di questione particolarmente delicata; di fatti l’imputato, assolto dal Giudice di prima cure, era stato condannato in appello in quanto egli, partecipando ad una conversazione dai contenuti offensivi nei confronti della parte offesa, avrebbe prestato "una volontaria adesione e consapevole condivisione" di tali espressioni determinando la lesione della reputazione della persona offesa, pur se il contenuto personalmente postato non potesse dirsi intrinsecamente offensivo.
La lesività della condotta deriverebbe, dunque, dal contesto complessivo della discussione, con rilevanti ricadute pratiche: parametrare l’offensività di una determinata espressione non già all’intrinseco valore della stessa, bensì al tenore complessivo della conversazione determina che il fatto stesso di prendere parte a discussioni dai toni particolarmente “coloriti” potrebbe comportare il rischio di porre in essere fattispecie penalmente rilevanti.
La Cassazione, tuttavia, dopo aver precisato che non essendo stato messo in dubbio nemmeno dal ricorrente che al "gruppo di discussione" partecipassero almeno due altri soggetti rimane del tutto irrilevante l'accertamento sulla natura "aperta" o "chiusa" dello stesso, sconfessa la valutazione della Corte territoriale, nella misura in cui la stessa ha attribuito tipicità ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perchè la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri […] Il che è per l'appunto errato nella misura in cui, per un verso, attribuisce all'art. 595 c.p., contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l'altro, finisce per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost..
Ne deriva che non possa avere rilevanza penale la condotta di chi abbia inteso sì condividere una critica nei confronti della persona offesa, ma nel farlo sia rimasto entro i limiti ben definiti dell’esercizio del proprio diritto di manifestazione del pensiero, senza eccedervi in alcun modo ed esercitando invece tale suo diritto nei limiti della continenza richiesta dall’ordinamento, quindi senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento.
Dunque, se la Suprema Corte riporta il reato di diffamazione tramite facebook entro confini determinati e logicamente prevedibili, si impone una riflessione sulle nuove modalità di comunicazione, di fronte alle quali il diritto si trova spesso costretto entro schemi difficilmente adattabili a un contesto fluido e in continua evoluzione.
La diffusione dei social network ha imposto la necessità di approntare nuovi strumenti di tutela per gli utenti, che il più delle volte sono poco consapevoli della portata del mezzo che utilizzano e rischiano di trovarsi coinvolti, loro malgrado, in situazioni al limite della legalità. Tali strumenti sono spesso di matrice giurisprudenziale e si sostanziano in un adattamento alla nuova realtà virtuale di figure pensate per i tradizionali mezzi di comunicazione; ne deriva un’insoddisfacente tutela, che a volte finisce per travalicare i limiti della ragionevolezza, come nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza in esame.
Al di là del buon senso che dovrebbe governare qualsiasi manifestazione del pensiero, i cui contenuti dovrebbero essere sempre rispettosi dell’altro, occorre che anche gli operatori del diritto, nella tutela degli interessi contrapposti in rilievo (tutela della reputazione e della persona da un alto, diritto di manifestazione del pensiero dal’altro) compiano scelte equilibrate e orientate alla realizzazione di una giustizia sostanziale attenta ai cambiamenti tecnologici che comportano l’insorgere di nuovi rischi e nuove necessità, delle quali non è possibile non tenere conto.
Fonte: www.altalex.com//Diffamazione via Facebook: condividere post offensivi non è reato | Altalex
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
sabato 28 maggio 2016
Diffamazione via Facebook: condividere post offensivi non è reato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento