Con la sentenza n. 13682 del 2016, le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. può operare anche con riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi al test di accertamento alcoolmetrico di cui all’art. 186, comma 7, cod. str.
Il caso e la questione di diritto
Ad un soggetto alla guida di un autoveicolo veniva chiesto di sottoporsi ad esame alcoolemico per verificare se fosse o meno in stato di ebbrezza; al rifiuto di sottoporsi a tale test, allo stesso era contestato il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. str..
Condannato in primo e secondo grado per tale illecito, veniva formulato ricorso per cassazione, chiedendo che il fatto venisse dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità della vicenda.
La IV sezione della Cassazione, investita del ricorso, decideva di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte riscontrando un potenziale contrasto di giurisprudenza sul punto. La IV sezione, infatti, riteneva di non poter aderire all’unico precedente rinvenibile sul punto (Cass., sez. IV, 1 luglio 2015, n. 33821, in Mass. Uff., n. 264357), che aveva espresso parere favorevole sul punto. Secondo il giudice remittente, infatti, l’illecito in questione si risolve in una condotta di dissenso che è sempre uguale a se stessa e delinea un reato istantaneo, rispetto al quale sarebbe impossibile una graduazione dell’offensività nel senso richiesto dall’art. 131-bis c.p.; inoltre, il nuovo istituto richiederebbe di valutare la sola condotta e non consente di apprezzare se la stessa abbia o meno dato luogo ad una situazione concretamente pericolosa, per cui non sarebbe possibile, anche sotto tale profilo, un giudizio graduato sulla offensività del rifiuto.
In considerazione di quanto sopra la sezione aveva ritenuto di dovere devolvere alle Sezioni unite il ricorso di cui sopra, esigenza condivisa dal Primo Presidente, che, con decreto del 21 maggio 2015, aveva conseguentemente fissato l’udienza davanti alle Sezioni Unite per la soluzione della questione.
I precedenti nella giurisprudenza di legittimità
Come detto, sul punto si riscontra una sola decisione, che ha ammesso la possibilità di rinvenire, nella concreta condotta di rifiuto di sottoposizione al test alcoolimetrico, una possibile particolare tenuità del fatto con conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p..
Inoltre, la stessa decisione, dalle circostanze che alla stregua della sentenza impugnata non emergeva una condotta di guida concretamente pericolosa e che la pena era stata irrogata in misura pari al minimo edittale, desumeva che esistessero indici significativi nel senso della possibile sussistenza della causa di non punibilità in questione e quindi annullava la decisione di condanna con rinvio al giudice di merito.
La decisione delle sezioni unite
La Corte, prima di procedere all’analisi della specifica questione sottopostagli, fa alcune precisazioni circa la possibilità di applicare l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto in sede di giudizio di Cassazione, confermando che, laddove non sia stato possibile proporre la questione in grado di appello – essendo l’istituto stato introdotto dopo lo svolgimento di tale fase processuale –, il tema può essere dedotto innanzi alla Cassazione ed anzi lo stesso giudice di legittimità può rilevarlo d’ufficio (Cass., sez. III, 14 maggio 2015, n. 24358, in Mass. Uff., n. 264109; Cass., sez. IV; 17 aprile 2015, n. 22381, in Mass. Uff., n. 263496): si è infatti, a detta della Corte, in presenza di un’innovazione di diritto penale sostanziale che reca una disciplina più favorevole per l’imputato e che quindi deve essere applicataex officio, anche in caso di ricorso inammissibile. Peraltro, laddove la Corte di cassazione riscontri che effettivamente il fatto per cui si procede appare di tale tenuità da non giustificare una sua punibilità, allora tale formula decisionale potrà essere adottata anche in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 129 e 620, comma 1, lett. l), c.p.p. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Ciò posto, la decisione della Cassazione ruota tutta intorno alla necessaria valorizzazione del profilo della necessaria offensività di una condotta che si presenti conforme e sussumibile alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice. Nell’ottica dell’art. 131-bis c.p., in particolare, il profilo dell’offensività è costruito introno ai tre profili delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del grado di colpevolezza, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p.: è su tali aspetti della vicenda che il giudice deve accentrare la sua attenzione, senza limitarsi a valutare – per giudicare della tenuità del fatto – solo l’aspetto rappresentato dall'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, con la conseguenza che pure nei reati senza offesa, di disobbedienza, contrassegnati – come nel caso di specie - da una mera omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge è possibile e doverosa, dovendosi considerare la concreta manifestazione del fatto illecito.
A conferma di quanto si va dicendo la Cassazione evidenzia come indice della gravità del fatto siano (anche) le modalità della condotta: il richiamo del legislatore a tale profilo si giustifica in ragione del fatto che la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, ma ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e – come dice la pronuncia – “conseguentemente il bisogno di pena”. Venendo quindi in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza non è possibile rinvenire tipologie di reato per le quali non sia possibile la valutazione delle modalità della condotta e quindi della particolare tenuità nel loro concreto manifestarsi.
Pari considerazioni possono trarsi dalla circostanza che il legislatore faccia richiamo, quale indice di tenuità, al profilo dell'entità del danno o del pericolo: anche in tale ipotesi, infatti, la prescrizione normativa impone una valutazione mirata sulla manifestazione del reato e sulle sue conseguenze, senza che ci si possa limitare ad un semplice giudizio circa l’avvenuta o meno messa in pericolo o lesione del bene giuridico protetto: il giudizio sull'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza e ben può accadere che ci si trovi in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, per cui la valutazione inerente l’effettiva lesione o la significativa messa in pericolo del bene giuridico protetto non è da sola sufficiente a fondare a escludere il giudizio di marginalità del fatto.
Alla luce di tali considerazioni viene poi definito il profilo dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. al reato di rifiuto di cui all’art. 186, comma 7, cod. str..
Sul punto, la Cassazione precisa che il legislatore, nel caso di specie, non ha inteso sanzionare una mera ed astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure cui il privato non può sottrarsi senza essere sanzionato; da tale collegamento fra il reato di rifiuto di sottoposizione a test alcoolometrico e guida in stato di ebbrezza deriva che la pericolosità – e quindi la gravità o meno – derivante dalla condotta di disobbedienza alla richiesta di procedere al test va valutata essenzialmente alla luce della sottostante vicenda – ovvero dello stato di ubriachezza – al cui accertamento lo svolgimento del test è diretto, per cui meno pericolosa è la situazione in cui versa il soggetto che si pone alla guida in stato di alterazione per l’uso di sostanze alcooliche o psicotrope – si pensi ad un soggetto che conduce un’auto in un luogo assolutamente isolato o proceda per pochi metri prima di arrestarsi - ed altrettanto meno grave, fino a potersi ritenere particolarmente tenue, è la condotta di rifiuto del relativo test di accertamento.
Anche nei casi di reato di pericolo presunto non può prescindere da un qualche accertamento circa la concreta pericolosità della condotta tipica, trattandosi di un reato di pericolo presunto per il quale nessuna indagine è richiesta sulla fattispecie concreta e sulla concreta pericolosità in relazione al bene giuridico oggetto di tutela. A detta della Cassazione, infatti, anche in relazione a tali reati – di regola contravvenzionali -, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l'offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato.
Ne deriva la formulazione del seguente principio di diritto: “la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis c.p. può operare anche con riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi al test di accertamento alcoolmetrico di cui all’art. 186, comma 7, cod. str.”
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Fonte: www.quotidianogiuridico.it
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giovedì 14 aprile 2016
Rifiuto dell’alcoltest: possibile applicare la particolare tenuità del fatto
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