Il Canone Rai continua a tener banco: l’Agenzia delle Entrate, ancora una volta, ha fornito utili chiarimenti -sotto la veste delle FAQ– in merito alla spettanza del pagamento. In particolare, nella giornata di ieri il Fisco ha chiarito cosa si intenda per famiglia anagrafica, e se i titolari di un bed&breakfast e i pazienti ricoverati nelle case di riposo sono tenuti a pagare il canone.
Famiglia anagrafica
Un chiarimento senza dubbio importante è quello relativo al concetto di famiglia anagrafica: specificazione interessante perché, come noto, il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nella residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi al Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, osserva come, agli effetti anagrafici, per famiglia si intenda “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”. I soggetti devono effettuare un’apposita dichiarazione, che non può essere soggetta a continui ripensamenti.
B&B
Il titolare del B&b non deve pagare il canone, in quanto già paga quello speciale. “I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A”.
Casa di riposo
In ultimo, il chiarimento sugli ospiti delle case di riposo. Se proprietari di un apparecchio televisivo, sono tenuti al pagamento anche se ricoverati. Se si è sprovvisti di apparecchio televisivo, ma si è titolari di utenza elettrica, per evitare l’addebito bisognerà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. E, qualora il contribuente “non possieda la tv e non sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, nel caso non abbia la TV, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’ART. 10 del R.D.L. n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate”.
Fonte: www.fiscopiu.it/Canone RAI, uno solo anche per le coppie di fatto - La Stampa
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mercoledì 27 aprile 2016
Canone RAI, uno solo anche per le coppie di fatto
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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