mercoledì 27 aprile 2016

Canone RAI, uno solo anche per le coppie di fatto

Il Canone Rai continua a tener banco: l’Agenzia delle Entrate, ancora una volta, ha fornito utili chiarimenti -sotto la veste delle FAQ– in merito alla spettanza del pagamento. In particolare, nella giornata di ieri il Fisco ha chiarito cosa si intenda per famiglia anagrafica, e se i titolari di un bed&breakfast e i pazienti ricoverati nelle case di riposo sono tenuti a pagare il canone.

Famiglia anagrafica
Un chiarimento senza dubbio importante è quello relativo al concetto di famiglia anagrafica: specificazione interessante perché, come noto, il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nella residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi al Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, osserva come, agli effetti anagrafici, per famiglia si intenda “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”. I soggetti devono effettuare un’apposita dichiarazione, che non può essere soggetta a continui ripensamenti.
B&B
Il titolare del B&b non deve pagare il canone, in quanto già paga quello speciale. “I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A”.
Casa di riposo
In ultimo, il chiarimento sugli ospiti delle case di riposo. Se proprietari di un apparecchio televisivo, sono tenuti al pagamento anche se ricoverati. Se si è sprovvisti di apparecchio televisivo, ma si è titolari di utenza elettrica, per evitare l’addebito bisognerà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. E, qualora il contribuente “non possieda la tv e non sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, nel caso non abbia la TV, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’ART. 10 del R.D.L. n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate”.

Fonte: www.fiscopiu.it/Canone RAI, uno solo anche per le coppie di fatto - La Stampa

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...