'Una legge repressiva, sproporzionata ed incoerente'. Questo in sintesi il parere espresso oggi dalle Camere penali in merito alla legge sul c.d. 'omicidio stradale'. La norma, spiega un comunicato dell'associazione, e' stata salutata 'come una sorta di conquista che finalmente elimina l'impunita' dei pirati della strada'. Ma 'si tratta di una vera e propria mistificazione'. L'omicidio stradale infatti 'era gia' previsto come reato (art. 589, 3° comma c.p.) ed era gia' severamente punito (da tre a dieci anni) cui ben poteva aggiungersi l'aggravante della previsione dell'evento (art. 61, n. 3) con pena finale che in casi particolarmente gravi poteva raggiungere gli anni quindici'. Quindi 'non e' assolutamente vero che non ci fossero gli strumenti'.
In secondo luogo, per i penalisti, le leggi penali 'destinate ad incidere sulla viva carne delle persone (imputati e vittime) dovrebbero essere approvate senza ricorrere alla fiducia'. Nel merito, poi, 'delle pene cosi' elevate, con raddoppio insensato dei termini di prescrizione (tempo minimo, salvo l'aumento in caso di interruzione, ventiquattro anni!) sono inconcepibili per un fatto qualificato come colposo'. Ancora, e' stato una grande errore non avere previsto 'una adeguata attenuante ad effetto speciale per chi presta soccorso'. Chi avra' il minimo dubbio che 'il mezzo bicchiere bevuto possa avergli alterato il tasso alcoolemico (e certo non puo' sapere di quanto!) nella maggioranza dei casi fuggira''.
Infine, la nuova norma cosi' come presentata 'sembra istituire una sorta di presunzione di colpa e di causalita' fra lo stato di ebbrezza e l'evento lesivo'. 'Ma cosi' non puo' essere, pena lo stravolgimento di tutti i principi fondamentali del sistema penale'. 'L'evento - proseguono i penalisti - deve essere la concretizzazione del rischio specifico insito nella guida in elevato stato di ebbrezza'. 'Occorrera' insomma - conclude la nota - verificare che l'evento lesivo sia dovuto proprio alla incapacita' del conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale in ragione dell'alterazione delle sue condizioni psico-fisiche dovute all'ingestione di alcool o stupefacenti'. E' 'inammissibile invece la codificazione di una colpa in re ipsa'.
Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2016-03-04/omicidio-stradale-camere-penali-legge-incoerente-e-sproporzionata-162840.php
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sabato 5 marzo 2016
Omicidio stradale: Camere penali, legge incoerente e sproporzionata

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