venerdì 25 dicembre 2015

Schiamazzi degli avventori che stazionano all’esterno di un locale e responsabilità dei gestori

Interessanti indicazioni fornite da una recente pronuncia del Tribunale di Novara che ha stabilito alcuni parametri entro i quali può essere ritenuta sussistente la responsabilità penale ex art. 659 c.p. del gestore di un bar per gli schiamazzi e i disturbi alla quiete pubblica causati dagli avventori di un locale.

Per leggere la sentenza clicca qui: www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2015/12/trib-novara-sentenza.pdf

fonte: www.giurisprudenzapenale.it

Nessun commento:

Posta un commento

Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato

Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...