La recente sentenza della Corte Supreme di Cassazione del 20 agosto scorso n. 17024 ritorna sul tema, da sempre "caldo", delle clausole vessatorie nei contratti di assicurazione sulla vita.
1.Il caso
Il caso da cui origina la sentenza sopra citata riguardava una richiesta di indennizzo presentata da un beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita che si era sentito rifiutare il pagamento dall'impresa di assicurazione, in ragione del fatto che la richiesta non era stata presentata con né accompagnata dai documenti espressamente richiesti dalla compagnia.
In particolare, le Condizioni della Polizza in questione subordinavano il pagamento dell'indennizzo alle seguenti circostanze:
I.la richiesta di indennizzo avrebbe dovuto essere formulata sul modulo predisposto dall'assicuratore;
II.il modulo avrebbe dovuto essere sottoscritto presso l'agenzia di competenza, presso la quale era stata originariamente sottoscritta la polizza;
III.il beneficiario avrebbe dovuto accompagnare la richiesta di indennizzo con una relazione medica sulle cause della morte dell'assicurato;
IV.a semplice richiesta della compagnia di assicurazioni, il beneficiario avrebbe dovuto produrre le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta;
V.il beneficiario avrebbe inoltre dovuto produrre un atto notorio riguardante lo stato successorio del deceduto; e infine
VI.sempre il beneficiario avrebbe dovuto produrre l'originale del certificato di polizza.
2.La decisione della Corte Suprema di Cassazione
La Corte non ha esitato a qualificare le clausole sopra sommariamente ricordate e che comparivano nelle Condizioni Generali di assicurazione della polizza in questione come vessatorie, alla luce del principio posto dall'articolo 33, comma 2, lett. (q), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del Consumo"), ai sensi del quale "Si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità", dal momento che, come ha affermato il supremo giudice, "[…] Tutte queste previsioni, ciascuna delle quali è già di per sé gravosa, messe insieme formano un cocktail giugulatorio e opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l'assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell'indennizzo".
In particolare, come si ricorderà, le clausole presunte come vessatorie ed elencate dall'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, come sopra ricordate e alle quali appartiene la lettera (q) di tale previsione, richiamata dalla Corte di Cassazione, sono clausole tipizzate dal legislatore (a differenza di quelle contemplate dal comma 1 della stessa previsione), che impongono al professionista di provare l'assenza dello squilibrio nei rapporti tra le parti o la presenza di una trattativa individuale, al fine di escluderne ogni vessatorietà.
In generale, sempre la Cassazione, con sentenza n. 24262/2008, ha stabilito che, perché la trattativa escluda la vessatorietà, quest'ultima deve essere:
a.individuale: la trattativa deve avere ad oggetto clausole o elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente o rispetto al significato che assumono nel complessivo tenore del contratto;
b.seria: le parti devono assumere un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui la trattativa è diretta; e
c.effettiva: la trattativa deve essere svolta nel rispetto dell'autonomia privata delle parti, inclusa quella del consumatore di determinare il contenuto del contratto.
Nei contratti conclusi mediante moduli e formulari, peraltro, (come nel caso in esame), è onere del professionista provare che le clausole, malgrado predisposte unilateralmente, siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
3.La vessatorietà delle clausole contenute nelle Condizioni Generali di assicurazione in esame
In base ai principi sopra ricordati, la Corte ha affermato il carattere vessatorie delle clausole sopra elencate per i seguenti motivi:
I.la richiesta da parte dell'impresa di sottoporre l'indennizzo sul modulo predisposto da quest'ultima si pone in contrasto con il principio della c.d. "libertà delle forme", che permea il mondo delle obbligazioni;
II.la previsione di far sottoscrivere la richiesta di indennizzo presso l'agenzia di competenza viola la libertà di movimento del beneficiario;
III.l'onere di produrre una relazione medica sulle cause del decesso crea un onere economico e giuridico di documentare le cause del sinistro che in legge non esiste;
IV.la richiesta di produzione, a semplice richiesta, delle cartelle cliniche del deceduto, facoltizzando l'assicuratore a richiedere cartelle anche molto risalenti nel tempo, oltre a rappresentare un ingiusto onere economico, impone al beneficiario di contrastare eventuali eccezioni di riservatezza che le strutture sanitarie potrebbero legittimamente opporre;
V.la richiesta di atto notorio dello stato successorio è poi inutile, posto che il beneficiario acquista un diritto iure proprio; infine
VI.la richiesta di originale di polizza è inutilmente gravosa, visto che l'assicuratore ne è già in possesso.
4.Conclusioni
E' certo che la sentenza sopra commentata è destinata a lasciare un'eco dietro di sé, anche e soprattutto per la capillarità dell'analisi in essa contenuta del carattere vessatorio che, in molti casi, anche in qualità di consumatori, siamo abituati a considerare pressoché comuni in questa tipologia di contratti.
Proprio in ragione di questa consuetudine, è altresì evidente che lo sforzo di adeguamento da parte delle imprese sarà rilevante, anche perché destinato a prodursi in tempi rapidi, onde evitare che i consumatori, e le associazioni di essi rappresentative, sfruttino il contenuto della sentenza nei prossimi mesi.
fonte: www.ilsole24ore.com//Clausole vessatorie e contratti di assicurazione sulla vita dopo la sentenza della Cassazione 17024/2015
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martedì 8 settembre 2015
Clausole vessatorie e contratti di assicurazione sulla vita dopo la sentenza della Cassazione 17024/2015
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