Nei procedimenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza occorre procedere in udienza pubblica se lo richiede l'interessato. E' quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale del 15 giugno 2015, n. 109, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionali gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.
Secondo il giudice rimettente le norme censurate avrebbero violato gli artt. 111, comma 1, e 117 Cost., ponendosi in contrasto con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
L'art. 666, comma 3, c.p.p., è chiaro nell'escludere la partecipazione del pubblico al procedimento in questione, prevedendo la fissazione di una “camera di consiglio”, ovvero un procedimento che si svolge senza la presenza del pubblico. Tale norma si pone, secondo i giudici, in palese contraddizione con l'art. 6, par. 1 della CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale [...]”, aggiungendo che “La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata della parti in causa o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”.
La Corte Costituzionale ritiene, dunque, che si debba escludere che, con riguardo al procedimento in oggetto, siano ravvisabili ragioni atte a giustificare una deroga generalizzata e assoluta al principio di pubblicità delle udienze, dovendosi concludere che, ai fini del rispetto della garanzia prevista dall'art. 6, par. 1, CEDU, occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica.
Fonte: www.altalex.com//Udienza ''a porte aperte'' se lo chiede il condannato che vuole la detenzione domiciliare | Altalex
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lunedì 6 luglio 2015
Udienza ''a porte aperte'' se lo chiede il condannato che vuole la detenzione domiciliare
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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