martedì 28 luglio 2015

La mancata conoscenza del deficit psichico del marito non impedisce la nullità del matrimonio

Se in sede canonica è stato accertato che la causa di nullità matrimoniale era costituita dall’incapacità psichica di fornire un consenso effettivo al matrimonio, non essendo risultato l’uomo in grado di comprenderne il complesso di diritti e doveri, non può trovare applicazione, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, il limite di ordine pubblico relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 13883/15.

Il caso

La Corte d’appello di Lecce dichiarava efficace la sentenza del Tribunale ecclesiastico con cui era stata dichiarata la nullità di un matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali, dovuto a cause di natura psichica in capo all’uomo. La donna ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver escluso un contrasto tra il vizio del consenso e l’ordine pubblico interno, nonostante la sua mancata conoscenza del deficit psichico e l’intervenuta convivenza coniugale per oltre un anno. La ricorrente lamentava la mancata applicazione del principio di validità del vincolo coniugale, come fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’affidamento incolpevole della ricorrente, a conoscenza esclusivamente dell’handicap motorio.

La Cassazione premette che non è possibile applicare nel caso di specie i principi elaborati dalla pronuncia 16379/2014 delle Sezioni Unite, in quanto non risultava eccepita tempestivamente la convivenza coniugale come causa ostativa al riconoscimento della sentenza canonica. In più, la durata indicata dalla ricorrente era inferiore a quella minima, fissata in tre anni dalle stesse Sezioni Unite. In sede canonica, era stato accertato che la causa di nullità matrimoniale fosse costituita dall’incapacità psichica di fornire un consenso effettivo al matrimonio, non essendo risultato l’uomo in grado di comprenderne ab origine il complesso di diritti e doveri. Perciò, non poteva trovare applicazione il limite di ordine pubblico relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge.

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio, «non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c.» (incapacità di intendere e di volere). Di conseguenza, è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, in quanto, mentre in caso di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale, come causa di invalidità del matrimonio. In quest’ultimo caso, infatti, è preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La mancata conoscenza del deficit psichico del marito non impedisce la nullità del matrimonio - La Stampa

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