Hai la villa con giardino? Il tuo immobile è di lusso. A nulla vale dimostrare che le caratteristiche costruttive dell’immobile non sono tali da farlo ritenere tale, e che la metratura è ampiamente sotto il limite consentito dalla legge: basta che l’edificio sorga su un’area destinata alle “ville”, infatti, per farlo escludere dal beneficio previsto per la prima casa. A dirlo, nella sentenza del 29 luglio 2015 n. 16025, i giudici della Cassazione, che hanno valutato, ancora una volta, la legittimità di una sentenza regionale sul tema delle abitazioni di lusso.
Il contribuente in questione possedeva un edificio di soli 78 metri quadri (ben al di sotto dei 240 previsti come limite), per giunta con finiture di tipo ordinario. Insomma, non proprio una villa faraonica. Eppure, sorgeva su un’area destinata a ville unifamiliari isolate: una caratteristica, questa, che (come previsto dall’art. 1, D.M. 2 agosto 1969, secondo il quale sono considerate di lusso “Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso") smontava ogni altro tentativo di mantenere l’agevolazione. Spiegano infatti gli Ermellini: “In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso […] indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive”. Ne discende che la caratteristica di lusso, in questo caso, non dipende dalle caratteristiche dell’immobile, ma bensì dalla sua specifica collocazione urbanistica, che costituisce, per i giudici, un “indice di particolare pregio”, tale da mettere il punto fermo sulla questione, etichettando l’edificio come “di lusso”.
Fonte: www.fiscopiu.it/Dove c’è villa c’è casa (di lusso) - La Stampa
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venerdì 31 luglio 2015
Dove c’è villa c’è casa (di lusso)

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