giovedì 30 luglio 2015

Donazioni, fondi e trust espropriabili entro un anno

Colpo letale alle donazioni, ma anche ai fondi patrimoniali, ai trust ed ai vincoli di destinazione, i cui atti vengono di fatto sottoposti ad una efficacia sospensiva della durata di un anno. Entro tale termine, infatti, al creditore è concesso di agire in via immediata sui beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore con le forme dell’espropriazione senza dover ottenere una preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia. Sono le maggiori conseguenze indotte dal dl 83/2015 su giustizia, fallimenti e Ilva, approvato dalla Camera e ora al Senato per il via definitivo, che con effetto dallo scorso 27 giugno introduce nel codice civile il nuovo art. 2929-bis.

Gli atti interessati dalla nuova norma. La norma interessa le disposizioni a titolo gratuito ed i vincoli di destinazione di beni immobili e di beni mobili registrati. Rientrano in tali fattispecie, in particolare, il contratto di donazione ex art. 769 e seg. (sembrerebbe nella forma di donazione diretta), ma anche tutti quegli atti finalizzati a costituire un vincolo sui beni, fra cui spicca il fondo patrimoniale (ex art. 167 e segg. c.c.), la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di atti meritevoli di tutela (ex art. 2645 ter), gli atti di trust.

fonte: www.italiaoggi.it//Donazioni, fondi e trust espropriabili entro un anno - News - Italiaoggi

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