venerdì 31 luglio 2015

Cassazione: falso in bilancio limitato con le nuove norme

La Corte di Cassazione esamina per la prima volta la nuova legge sul falso in bilancio n.69/2015, entrata in vigore il 14 giugno scorso, che ha ridisegnato le fattispecie di false comunicazioni sociali, ed evidenzia come il nuovo impianto normativo ridimensioni, rispetto alle precedenti norme, le condotte illecite, limitandole ai soli “fatti materiali”. Le valutazioni della Corte sono espresse nelle motivazioni della sentenza 33774, depositata il 30 luglio, con la quale il 16 giugno scorso - due giorni dopo l'entrata in vigore della nuova legge - la Suprema Corte aveva annullato senza rinvio le condanne inflitte al sondaggista Luigi Crespi e ad altri coimputati nello stesso procedimento. Più nel dettaglio, la quinta sezione penale della Suprema Corte evidenzia che, rispetto alle norme emanate nel 2002, la nuova legge resta “amputata” delle “valutazioni estimative” divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10%. Tale scelta - osserva la Corte - determina “un ridimensionamento dell'elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo”. “E' del tutto evidente - scrive la Suprema Corte - che l'adozione del riferimento ai 'fatti materiali', senza alcun richiamo alle 'valutazioni'...consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi”.

Non è un colpo mortale, ma il nuovo falso in bilancio esce azzoppato dalla sentenza della Corte di cassazione che ha prosciolto da alcuni capi d'imputazione l'ex sondaggista di Silvio Berlusconi Luigi Crespi. Per la corte, infatti, vanno ormai considerati di fatto depenalizzati i falsi estimativi, quelli basati cioè su una valutazione, sull'attribuzione, sottolinea la Corte, di un dato numerico a una realtà sottostante. Si tratta della diretta conseguenza della nuova legge n. 69 del 2015 che ha conferito rilevanza penale ai fatti materiali, ma ha soppresso il riferimento alle valutazioni. Il tutto in un contesto però, ammette la sentenza, di estensione dell'ambito «di operatività dell'incremento e della false comunicazioni sociali, avendo comportato, come evidenziato, l'eliminazione dell'evento e delle soglie previste dal precedente testo dell'articolo 2622 del Codice civile, mantenendo invece parzialmente coincidente il profilo della condotta tipica». Un intervento cioè di segno nettamente contrario a quello del Dlgs 61/2002 che aveva ristretto il perimetro della rilevanza penale.

Questo in termini generali. Sullo specifico del falso in bilancio determinato da stime e valutazioni che si scostano da quelle corrette, la Cassazione è altrettanto netta e mette in evidenza quella che appare una scelta consapevole del legislatore. L'assenza del riferimento alle valutazioni nelle nuove fattispecie di falso in bilancio, dedicate alle quotate e alle non quotate, costituisce l'esito di uno specifico emendamento che cancellò quanto previsto in una prima versione del testo che, invece, considerava penalmente rilevanti le condotte e e le omissioni che avessero come oggetto le «informazioni». E in questa accezione sarebbero certo rientrate anche le valutazioni. Chiara quindi appare alla Corte l'intenzione di non attribuire più rilevanza penale alle stime che caratterizzano alcune voci di bilancio.

Fonte: www.ilsole24ore.com/GiovanniNegri//Cassazione: falso in bilancio limitato con le nuove norme

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