mercoledì 4 marzo 2015

Arriva il reato di omessa bonifica

Arriva l’«omessa bonifica» nel nostro ordinamento: scatterà, infatti, la punizione (con reclusione da uno a 4 anni e con una multa da 20.000 ad 80.000 euro) per chi, pur essendovi obbligato dall’autorità giudiziaria, non provvederà a bonificare e a mettere in sicurezza i luoghi inquinati. È una delle novità uscite ieri dalla votazione, in Aula a palazzo Madama, degli emendamenti al disegno di legge congiunto (1345-11-1072-1283-1306-1514) sui cosiddetti «eco-reati»; l’introduzione della nuova fattispecie di reato è frutto di una correzione che vede come prima firmataria la senatrice Paola Nugnes (M5s), e che trova consenso bipartisan in Assemblea, dove oggi si terrà il voto finale. Rilevanti le modifiche apportate nelle ultime ore ad un testo che ridefinisce il perimetro dei delitti ambientali che dovrà, perciò, tornare in terza lettura a Montecitorio: oggetto di (ulteriore) restyling la norma sul «ravvedimento operoso», giacché su iniziativa del M5s passa l’impostazione secondo la quale non godrà dell’impunità chi, commessi reati di inquinamento e disastro ambientale, si adopererà per il ripristinare dello stato delle aree contaminate. Pentirsi di quanto compiuto e rimediare risanando le zone alterate, tuttavia, comporterà come beneficio la riduzione da un terzo alla metà della pena, e di un terzo per chi collaborerà con la magistratura, o con le forze di polizia «nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori, o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti» (si veda ItaliaOggi del 28/01/2015); altolà, poi, grazie ad una proposta di Lucio Malan (Fi), alla non applicabilità dell’istituto della confisca quando l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza. Una modifica governativa completa il puzzle, prevedendo che, nel caso in cui il giudice disponga la sospensione del procedimento per permettere l’attuazione del «ravvedimento operoso», il corso della prescrizione venga sospeso, chiarendo che il congelamento del processo dovrà avvenire prima della «dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado», e che dovrà esser disposto «per un tempo congruo» a consentire il ristabilimento dello stato dei luoghi, ma che non potrà superare il limite di due anni, prorogabile al massimo per uno.

fonte: www.italiaoggi.it//Arriva il reato di omessa bonifica - News - Italiaoggi

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