La legislazione stradale prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento.
Oltre al citato provvedimento imposto dal codice della strada, nel regolamento di esecuzione e approvazione sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento che devono essere periodicamente controllate durante la revisione dei veicoli.
La revisione auto periodica mira quindi ad accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il mantenimento del rumore e delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge.
Si ricorda che le scadenze per il 2015 relativamente alla revisione obbligatoria, sono differenziate a seconda della categoria veicolo e dell’anno di immatricolazione o di ultima revisione.
Tre le categorie di veicoli chiamati nel 2015 alla visita di prova: vi sono tutti i mezzi a revisione generale annuale, quelli immatricolati nel 2011 e quelli revisionati l’ultima volta nel 2013.
Devono essere revisionati ogni anno i veicoli per trasporto di persone con più di nove posti, autocarri e rimorchi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, i veicoli in servizio pubblico di piazza e le ambulanze.
Quadriennale è invece la scadenza per motocicli, ciclomotori, autovetture fino a nove posti compreso il conducente e autocarri fino a 3,5 tonnellate immatricolati nel 2011.
Dopo la prima revisione a quattro anni dall’immatricolazione, le successive prove sono biennali: perciò la revisione nel 2015 deve essere superata anche dai veicoli già revisionati nel 2013.
Le visite possono essere effettuate sia in Motorizzazione sia nelle officine autorizzate entro il mese di riferimento, inteso come mese di prima immatricolazione o di ultima revisione.
Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, nel quale è stabilito che il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. É sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679.
Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione.
L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle autofficine autorizzate, ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.004,00 a 8.017,00, oltre all’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
fonte: www.leggioggi.it//Revisione obbligatoria per i veicoli: alcune indicazioni utili
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mercoledì 14 gennaio 2015
Revisione obbligatoria per i veicoli: alcune indicazioni utili
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