Nel caso di donazione indiretta di un immobile, per verificare se tale bene rientri o meno nella comunione legale, l’attestazione del notaio, del pagamento del corrispettivo dell’immobile con denaro donato dal padre alla figlia, non può considerarsi sufficiente, perchè è una semplice presa d’atto della dichiarazione delle parti. L’atto pubblico forma piena prova solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese dalle parti o dei fatti che agli attesti avvenuti in sua presenza, ma non è piena prova della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni (Cassazione, sentenza 21494/14).
Il caso
L’ex marito porta in giudizio la moglie, chiedendo che il Giudice accerti che un appartamento e un box, acquistato dalla donna in comunione con il fratello, rientravano nella comunione legale tra i coniugi. L’uomo sostiene che l’acquisto, effettuato con atto notarile, è stato compiuto durante il matrimonio, quindi gli immobili sono entrati a far parte della comunione legale, non avendo l’uomo partecipato alla compravendita. Il Tribunale e la Corte d’appello gli danno torto. Dal momento che l’acquisto era stato eseguito con denaro fornito dal padre della ex moglie, i Giudici di merito avevano ritenuto che ci fosse stata una donazione indiretta: era esplicita la volontà del padre di aiutare la figlia ad acquistare l’immobile in un momento in cui il rapporto coniugale era già in crisi. In definitiva, il regalo di un importo di denaro per l’acquisto di un immobile poteva considerarsi come una donazione indiretta del bene, il quale, anche se acquistato in costanza di matrimonio, restava escluso dalla comunione legale.
L'uomo ricorre in Cassazione l’uomo, sostenendo di essere tenuto a fornire solo la prova dell'esistenza della comunione legale tra i coniugi e che questa si era sciolta dopo la compravendita, mentre sarebbe spettato alla ex moglie l’onere di dimostrare che l’acquisto rientrava in una delle ipotesi di esclusione della comunione. Nell’affrontare la questione, la Cassazione ricorda che «l’elargizione di una somma di denaro quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto di un immobile da parte del destinatario, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura come una liberalità che, in quanto avente ad oggetto l’immobile e non già la somma di denaro, è qualificabile coma donazione indiretta, con la conseguenza che, ove il donatario risulti coniugato in regime di comunione legale, il bene non resta assoggettato al predetto regime, senza che risulti necessario, a tal fine, che l’attività del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo e l’arricchimento del soggetto onorato per spirito di liberalità» (Cass., n. 14197/2013).
La sentenza impugnata trova consenso nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità della donazione, la circostanza che la stessa non fosse stata posta in essere con atto pubblico; mentre, non può essere condivisa nella parte in cui ha ritenuto di poter desumere la prova della liberalità dalla mera dichiarazione, resa dalle parte in seno al rogito notarile, dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dell’immobile con denaro fornito dal padre della convenuta, anche perché dall’atto risultava che il predetto pagamento non era avvenuto contestualmente alla stipulazione dell’atto pubblico di compravendita, ma in data precedente: l’attestazione del notaio non poteva considerarsi sufficiente, trattandosi di una mera presa d’atto della dichiarazione resa al riguardo delle parti. In sostanza, l’atto pubblico forma piena prova solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese dalle parti o dei fatti che agli attesti avvenuti in sua presenza, ma non è piena prova della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni (Cass., n. 11012/2013). Sulla base di tali argomenti la Corte Suprema accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d’appello.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Per dimostrare che il bene donato è escluso dalla comunione legale, non basta un atto notarile
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mercoledì 7 gennaio 2015
Per dimostrare che il bene donato è escluso dalla comunione legale, non basta un atto notarile
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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