‘Fotografia’ da una scuola italiana: uno studente è a colloquio con una docente. Scena idilliaca, almeno in apparenza... perché con pochissime parole il giovane allievo si pone in cattiva luce, e, soprattutto, rischia conseguenze a livello penale. «Povera a vuie, professore’»: questa la frase incriminata, ‘letta’ dalla docente come una minaccia. Ma, per fortuna dello studente, quelle parole vengono viste, anche alla luce del contesto, come prive di ‘peso specifico’ negativo (Cassazione, sentenza 41001/14).
Così, dai banchi della scuola alle aule di un Tribunale, il passo si rivela davvero breve! E, a sorpresa, in secondo grado, ribaltando la pronunzia emessa dal Giudice di pace, il giovane studente viene ritenuto responsabile del «reato di minaccia» ai danni della docente con cui stava dialogando nei corridoi dell’istituto. Consequenziale la condanna «alla pena di 40 euro di multa» e «al risarcimento dei danni» a favore della professoressa.
La decisione, però, viene completamente annichilita dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dallo studente, ritengono davvero fragili le fondamenta su cui poggia la contestazione del «reato di minaccia». Anzi, per i giudici, alla luce della «ricostruzione del fatto» e del relativo «contesto», non vi sono le premesse per ritenere concrete, nelle parole pronunciate dallo studente, «l’esistenza e l’entità del danno ingiusto», né per identificare il «turbamento psichico» della donna e la connessa «limitazione della libertà morale».
Nessuna ipotesi di reato, quindi, può poggiare, almeno in questa vicenda, sulla frase «Povera a vuie, professore’». Di conseguenza, il giovane studente è libero di tornare, sereno e tranquillo, alla propria vita.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Una frase infelice dello studente non è necessariamente una minaccia
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venerdì 12 dicembre 2014
Una frase infelice dello studente non è necessariamente una minaccia

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