mercoledì 22 ottobre 2014

Esclusa la legittima difesa quando la reazione sproporzionata non è colposa ma volontaria

La colpa nella reazione difensiva è subordinata all’esistenza di due condizioni: l’esistenza di un diritto esclusivo che si assume minacciato e la sproporzione, per colpa, nella reazione. In mancanza di queste due condizioni non può essere riconosciuta la scriminante della legittima difesa. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 32967/14.

Il caso

La Corte d’appello con sentenza, a conferma di quella emessa dal Tribunale di primo grado, condannava l’imputato per lesioni personali e violenza privata in danno di una donna. In particolare l’uomo, socio della vittima in una Snc, per impedire che quest’ultima prendesse visione della documentazione societaria contenuta all’interno di una borsa, afferrò e distorse il braccio della donna, che aveva appreso la borsa suddetta. Contro la sentenza della Corte territoriale l’imputato ricorreva per cassazione, lamentando l’immotivata esclusione della legittima difesa putativa.

L’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo, deve essere effettuato con giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. A questi spetta, infatti, esaminare tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possono aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione (Cass., n. 13370/13).

La Corte di Cassazione sottolinea, richiamando la giurisprudenza costante, che il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Cass., n. 3148/13). Nel caso di specie, la legittima difesa è stata correttamente esclusa in considerazione della sicura esistenza, in capo alla persona offesa, del diritto di prendere cognizione della documentazione societaria. Nessun diritto aveva, pertanto, l’imputato di impedire alla socia l’apprensione della documentazione suddetta. Conseguentemente, la reazione posta in essere dall’imputato, era del tutto ingiustificata, oltre che sproporzionata.

La colpa nella reazione difensiva è subordinata all’esistenza di due condizioni: l’esistenza di un diritto esclusivo che si assume minacciato e la sproporzione, per colpa, nella reazione. Nella specie, la sproporzione non è dipesa da colpa ma dalla volontà di attuare uno ius excludendi sulla documentazione della società. Correttamente è stata anche esclusa la legittima difesa putativa. Questa infatti, se non richiede l’esistenza di un pericolo vero ed effettivo, non si affida tuttavia a semplici timori e vaghe supposizioni, ma postula sempre la presenza di un complesso di circostanze obiettive, atte a creare nella mente dell’agente la fondata convinzione di essere sul punto di subire un attacco e di doversi difendere. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Esclusa la legittima difesa quando la reazione sproporzionata non è colposa ma volontaria

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