martedì 16 settembre 2014

Il momento del “denaro in mano” determina il reato per cui si viene imputati

La differenza tra i reati di peculato (art. 314 c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) si basa sulle modalità di possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. Il primo caso ricorre, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, mentre il secondo, al contrario, sussiste quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente , facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 28020/14.

Il caso

Il tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, riformava parzialmente la decisione del gip di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un imputato per i reati di associazione a delinquere, peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dichiarazione tributaria fraudolenta, commessi in concorso con altri due soggetti. Questi avrebbero formato un’associazione a delinquere, costituita da quattro enti di formazione professionale, volta al conseguimento fraudolento di ingenti erogazioni pubbliche per corsi di formazione professionale.

Il tribunale non condivideva la qualificazione giuridica di peculato, effettuata dal gip, di alcune delle condotte contestate, osservando che questa andavano rivalutate nel contesto globale di un’alterata e spropositata rappresentazione iniziale di costi, documentata con fatture emesse per operazioni inesistenti, da presentare all’ente pubblico nell’ottica di una complessiva azione volta ad indurre in errore l’ente nell’erogazione dei fondi pubblici. Perciò, tali condotte venivano ricondotte alla fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, disciplinato dall’art. 640-bis c.p., come successo anche con altri eventi contestati all’indagato. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la qualificazione giuridica di tre condotte, considerate sempre integranti il reato di peculato.

In due casi, esse consistevano in operazioni bancarie finalizzate ad occultare la provenienza del denaro che aveva costituito oggetto di fraudolenta acquisizione di fondi pubblici, mediante emissione di assegni tratti su conti intestati agli enti di formazione professionale in favore di conti correnti personali. Nel terzo caso, si trattava di un’erogazione di emolumenti retributivi in favore del ricorrente, che non aveva, però, mai prestato attività lavorativa effettiva in favore di tali enti di formazione, con lo scopo di trovare una ragione giustificativa delle somme pagate.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione sottolineava che sussiste il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro di cui abbia il possesso o la disponibilità materiale, conseguiti legittimamente per ragione del suo ufficio o servizio, perciò eventuali artifici eventualmente posti successivamente in essere rilevano esclusivamente per occultare l’illecito impossessamento o per assicurarsi l’impunità. Si configura, invece, il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche qualora il soggetto attivo del reato si sia fraudolentemente procurato tale possesso, inducendo la parte lesa in errore mediante le condotte tipiche di artificio o raggiro.

Perciò, la differenza tra le due fattispecie si basa sulle modalità di possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo il primo caso, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ed il secondo, al contrario, quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente , facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. Nel caso di specie, non era individuabile il momento in cui il denaro fraudolentemente acquisito fosse diventato denaro pubblico legittimamente in possesso degli indagati, tale da consentire la configurabilità del delitto di peculato a detrimento della mera possibilità di apprezzare tali condotte in chiave di logiche e temporali conseguenze, come tali integranti dei post factum non punibili, della generale condotta fraudolenta qualificata ai sensi dell’art. 640-bis c.p.. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il momento del “denaro in mano” determina il reato per cui si viene imputati

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