Pomo della discordia è il mancato pagamento di un taxi, e la conseguente denuncia del tassista. I rappresentanti delle forze dell’ordine chiedono lumi al cliente col conto ancora da saldare, ma lui risponde con un pugno e insulti a iosa. Evidente la sproporzione della reazione dell’uomo, che era stato assolto in primo grado. Conseguenziale è la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. (Cassazione, sentenza 28144/14).
Il caso
A dare il ‘la’ all’episodio è la «denuncia» presentata da un tassista, che – in una scena fantozziana – ha «visto allontanarsi» il cliente, senza che poi «facesse ritorno per pagarlo», come, invece, «promessogli». Per questa ragione, due poliziotti vanno a chiedere conto all’uomo col conto ancora da saldare, arrivando a casa sua e svegliandolo per approfondire la vicenda. Eccessiva, però, è la reazione dell’uomo, che – infastidito per l’«essere stato svegliato» – colpisce «con un violento pugno ad un occhio uno dei poliziotti», poi provvedendo a «insultare e minacciare» gli esponenti delle forze dell’ordine, prima di «essere bloccato dopo una violenta colluttazione». Ma, a sorpresa, in primo grado, l’uomo viene liberato da ogni contestazione: ciò alla luce del riconoscimento, secondo i giudici, che i poliziotti hanno ‘provocato’ la reazione dell’uomo, «eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».
Di avviso opposto, però, i giudici della Corte d’Appello, i quali, accogliendo il ricorso proposto dal pm, ribaltano la decisione assunta in primo grado e sanciscono la piena responsabilità dell’uomo per la propria condotta. E tale condanna viene condivisa anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, respingono le obiezioni mosse dall’uomo, obiezioni fondate sempre sulla presunta arbitrarietà del blitz compiuto dai due poliziotti. Per i giudici, in sostanza, si può ammettere la «discutibilità del comportamento» dei poliziotti ma «solo sul piano dell’opportunità». E tale considerazione non viene modificata neanche dalla «querela sporta» dall’uomo e da sua madre in merito alle «arbitrarie modalità di accesso degli operanti all’abitazione» e alla presunta «aggressione» compiuta ai danni dell’uomo.
Ciò che rileva è la evidente mancanza di «proporzionalità tra offesa e reazione», tenuto conto che l’uomo – «a fronte del fastidio avvertito per essere stato svegliato» – «aveva colpito immediatamente con un violento pugno ad un occhio uno dei poliziotti, continuando ad insultare e minacciare i poliziotti, fino ad essere bloccato solo dopo una violenta colluttazione». Peraltro, aggiungono i giudici, «modalità e durata dei fatti» sono incompatibili con l’«ipotizzata opposizione all’accesso» sostenuta dall’uomo.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - I poliziotti lo tirano giù dal letto, lui la prende male: condannato
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 17 settembre 2014
I poliziotti lo tirano giù dal letto, lui la prende male: condannato

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
-
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva...
-
Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguardano
-
In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimen...
Nessun commento:
Posta un commento