Non può dar luogo all’esercizio di una veduta una ringhiera posta a separazione tra due fondi urbani, trattandosi di un’opera avente essenzialmente funzione divisoria, anche quando consenta di inspiciere et prospiciere in alienum. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 10181/14.
Il caso
La proprietaria e detentrice di due terreni esponeva che il proprietario delle due rimesse attigue nonché di un appartamento aveva rimosso la ringhiera del balcone di quest’ultimo, pavimentando e cingendo con un’inferriata i tetti delle sue rimesse, utilizzando tale spazio aperto come ampia balconata, invadendo sul lato ovest la proprietà della ricorrente, la quale chiedeva, pertanto l’eliminazione della pavimentazione e della ringhiera in ferro che consentiva alla controparte la veduta diretta, invocando la tutela del possesso e il rispetto delle distanze per le vedute.
Il Pretore di Lucera reputava che le opere integrassero gli estremi della molestia possessoria, sia perché eseguite in violazione delle distanze legali sia perché atte a dar vita a una servitù di veduta su fondo altrui. Ordinava, quindi, la rimozione della ringhiera mentre negava che la pavimentazione dei tetti delle rimesse fosse idonea a integrare una turbativa del possesso. All’esito di una complessa vicenda processuale, in riferimento all’asserita molestia nel possesso arrecata, in dipendenza della trasformazione del tetto in lastrico solare, con violazione delle distanze legali tra costruzioni, la Corte d’Appello di Bari riteneva che il manufatto realizzato non poteva rilevare ai fine del computo delle distanze.
L’attrice propone ricorso in Cassazione, sulla base della convinzione che con la collocazione della ringhiera e senza il rispetto delle distanze, viene decisamente alterata la situazione dei luoghi. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, facendo notare che la consistenza originaria dei luoghi non è stata sostanzialmente modificata dalle opere realizzate. A tal proposito, occorre ricordare che un’inferriata posta a separazione tra due fondi anche urbani non può dar luogo all’esercizio di una servitù di veduta: anche quando essa consenta di inspiciere e di prospicere sul fondo altrui, costituisce pur sempre un’opera avente la funzione di semplice separazione dei fondi. Conclusivamente, il ricorso non può che essere rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Pomo della discordia: due fondi separati da una ringhiera. Peccato che non vi sia alcuna servitù di veduta
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mercoledì 16 luglio 2014
Pomo della discordia: due fondi separati da una ringhiera. Peccato che non vi sia alcuna servitù di veduta
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