L’attività di verifica effettuata dall’INPS su documentazione già esistente presso i propri Uffici non rientra tra quelle ispettive e di vigilanza cui fa riferimento l’art. 220 disp. att. c.p.p., ovvero non comporta l’obbligo per l’Amministrazione di dare avviso al contribuente dei controlli posti in essere. Mentre la lettura da parte del funzionario INPS, escusso come testimone, del verbale di accertamento delle omissioni contributive redatto all’esito del controllo, è consentita, in assenza di opposizione, anche se non ha personalmente provveduto alla redazione dell’atto e non è sanzionata da nullità. L’ha affermato la Cassazione, nella sentenza del 26 giugno 2014, n. 27682, che dichiara inammissibile il ricorso del condannato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti.
Il caso
Riconosciuto responsabile in Appello del reato relativamente a cinque mensilità, dinanzi alla Suprema Corte lamentava il mancato avviso dell’attività ispettiva e l’utilizzo da parte del funzionario INPS, escusso come teste, di documentazione in suo possesso ma non da lui materialmente redatta. Per la Corte nessuno dei motivi può essere accolto, anche “a voler accedere alla tesi non condivisibile” del ricorrente: l’emergenza degli indizi di reato è comunque avvenuta solo al termine della verifica documentale, dopo la quale non sono avvenute altre attività (se non la notifica dell’avvenuto accertamento); il funzionario è stato autorizzato dal Giudice ad utilizzare il verbale di accertamento delle violazioni redatto dai colleghi. Tale atto, per la Corte, non può essere qualificato come un processo verbale di PG, la cui lettura è vietata dal codice di rito. La decisione d’Appello, che accertava la responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni del funzionario e sui modelli DM 10, per gli Ermellini, non difetta del vizio di motivazione, pacifica la possibilità di “valutare come prova piena” la presentazione dei suddetti modelli.
Fonte: Fiscopiù /La Stampa - INPS, nessun previo avviso per le indagini su documenti già in possesso dell’Ufficio
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martedì 1 luglio 2014
INPS, nessun previo avviso per le indagini su documenti già in possesso dell’Ufficio

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