La difesa opposta dall’Agenzia alla dichiarazione di nullità dell’atto emesso prima dello scadere dei sessanta giorni previsti dall’art. 7, Legge n. 212/2000 e fondato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è fallita. A nulla sono valse le lamentele opposte dall’Amministrazione tanto in Appello, ove, per giunta, veniva evidenziato che non si era trattato di una vera e propria verifica fiscale ma di “un semplice accesso” finalizzato all’acquisizione di documentazione contabile, quanto in Cassazione.
I Supremi Giudici, infatti, con la sentenza del 26 giugno 2014, n. 14573, confermano la decisione di merito e respingono la tesi dell’Amministrazione che, stante l’assenza di un’esplicita sanzione nella citata norma di riferimento, contestava l’eccessiva gravità della dichiarazione di nullità, sostenendo che, al contribuente, privato dei sessanta giorni previsti dalla legge, restava comunque garantito il diritto di difesa in via amministrativa e giudiziaria.
Più precisamente, l’Agenzia riteneva che l’irregolarità dell’avviso, peraltro privo di precisazioni circa i motivi d’urgenza, fosse inidonea a ledere diritti ma semplicemente interessi di genere pubblico, quali l’economicità, il buon andamento dell’azione amministrativa e la cooperazione tra contribuente e Amministrazione.
Ma per i Giudici, dopo l’intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 18184/13), che ha posto la “regula iuris” estraibile da detta norma, sull’illegittimità dell’avviso non ci sono dubbi e correttamente il Giudice di merito motivava la sua decisone affermando che l’assegnazione di uno “spatium deliberandi” a favore del contribuente risponde all’esigenza di evitare inutili contenziosi e il mancato rispetto del termine dilatorio determina la nullità dell’accertamento.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/La Stampa - I sessanta giorni concessi al contribuente non si toccano
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venerdì 25 luglio 2014
I sessanta giorni concessi al contribuente non si toccano

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