In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili, in sede di legittimità, solo sotto il profilo di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 19243/14.
Il caso
La Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, condannava un imputato per detenzione e traffico di stupefacenti, riconoscendo l’ipotesi lieve. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo un’illogica motivazione sulla negata destinazione personale dello stupefacente desunta dalle sue modalità di detenzione e sull’attribuzione di un’ulteriore quantità, trovata nell’abitazione, in cui vivono anche altri familiari, e, soprattutto, in una stanza non occupata dall’indagato.
Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili, in sede di legittimità, solo sotto il profilo di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Nel caso di specie, i giudici d’appello, senza vizi logici, superavano la precedente decisione assolutoria (secondo cui non si poteva escludere destinazione al consumo personale), considerando che la droga rinvenuta in auto si presentava in parte nascosta in un calzino ed in parte in mano con dose spezzettata (circostanza che induceva una parziale destinazione a terzi), e valorizzando il possesso di una somma di denaro da parte del ricorrente, privo di giustificazione, in quanto l’imputato era disoccupato.
Tuttavia, i giudici di legittimità ricordavano l’intervento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 32/2014, che ha reintrodotto la differenziazione tra droghe leggere e pesanti, con le prime punibili in una forbice edittale compresa tra i 6 mesi ed i 4 anni di reclusione, secondo la nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti). Inoltre, sottolineavano la recente modifica legislativa, intervenuta con il d.l. n. 146/2013 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito in l. 10/2014, secondo cui, in relazione alla fattispecie in esame, considerandola ipotesi autonoma e non più circostanziale, fissava i limiti edittali tra 1 e 5 anni di reclusione oltre la multa.
È compito del giudice comune individuare, secondo i criteri fissati dalla legge in ordine alla successione di leggi penali nel tempo, individuare quale sia la norma incriminatrice da applicare nel caso concreto. Tale individuazione della disposizione più favorevole al reo va operata in riferimento al caso concreto. Nella specie, era la formulazione rivivente dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ad essere più favorevole al ricorrente, in ragione del ridotto limite edittale previsto per le droghe leggere. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rideterminava direttamente la pena in 6 mesi di reclusione ed € 1.032 di multa.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Droga nei calzini + disoccupazione + soldi in tasca = spaccio
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martedì 15 luglio 2014
Droga nei calzini + disoccupazione + soldi in tasca = spaccio
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