Quando l’Agenzia del Territorio riclassifica d’ufficio immobili già muniti di rendita catastale deve specificare le ragioni del suo intervento, al fine di consentire al contribuente di individuare agevolmente il relativo presupposto e di approntare le consequenziali difese, e al fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso. Stante la preclusione per l’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate.
Questo il principio ripreso dalla Cassazione per respingere il ricorso presentato dall’Agenzia al fine di ridare vigore all’avviso di accertamento catastale annullato dalla CTR per l’omissione del sopralluogo sull’immobile, la mancata attivazione del contradditorio col contribuente e la carenza assoluta di motivazione. Proprio quest’ultima, come affermato dalla Corte, non può limitarsi all’indicazione di consistenza, categoria e classe attribuita dall’Agenzia, ma deve a pena di nullità specificare a quale presupposto la modifica dev’essere associata, se il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari.
In tale ultimo caso, quello della fattispecie, l’atto impositivo dovrà individuare specificatamente i detti fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li rendono similari a quello riclassato, sempre al fine di delimitare l’ambito delle ragioni nel successivo giudizio, nel quale, il contribuente può “chiedere la verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione”. Proprio in virtù dell’illegittimità dell’atto per detto vizio di motivazione, la Corte, con la sentenza del 24 luglio 2014, n. 16883, ha confermato la decisione di merito, pur riconoscendo l’errore della CTR che riconduceva la fattispecie alla disciplina della Legge n. 311/04, escludendo l’applicazione (legittima) della Legge n. 662/96 (antecedente ma comunque applicabile per le revisioni dovute a incongruenza tra precedente classamento e quello di fabbricati similari).
Fonte: http://fiscopiu.it//La Stampa - Categoria, classe e consistenza non bastano a motivare il riclassamento
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lunedì 28 luglio 2014
Categoria, classe e consistenza non bastano a motivare il riclassamento
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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