Non può essere rimessa in termini, ex art. 294 c.p.c., la parte contumace in primo grado e costituitasi in appello, che non ebbe notizia dell’atto di citazione, ritualmente notificato nella residenza originaria, per essersi allontanata da essa senza dare disposizioni per essere prontamente informata di quanto poteva riguardarla. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 10183/14.
Il caso
La proprietaria di un immobile chiedeva la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inadempimento e condanna dell’altra parte al risarcimento danni. Il convenuto non si costituiva in giudizio e, dopo averlo dichiarato contumace, il Tribunale di Alessandria pronunciava la risoluzione del contratto. L’uomo proponeva appello, affermando di non aver avuto conoscenza del processo per causa a lui non imputabile e chiedendo, quindi, di essere rimesso in termini. La Corte d’appello di Torino, tuttavia respingeva l’istanza di rimessione in termini.
L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito, ritenendo irrilevanti le circostanze addotte, di aver fatto applicazione di un rigido principio di autoresponsabilità della parte rimasta contumace, che non trova riscontro nell’art. 294 c.p.c. (Rimessione in termini). Inoltre, la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere inammissibili le istanze istruttorie volte a dimostrare l’esistenza di una situazione di non conoscenza del processo a lui non imputabile. In particolare, ricordava la separazione dalla moglie, con conseguente allontanamento dall’abitazione principale, ed il fatto che la donna, affetta da gravi disturbi fisici e psichici, ricevuto personalmente l’atto di citazione introduttivo del giudizio, non si fosse preoccupata di avvisare il marito, ritenendo di poca importanza l’evento.
Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che l’art. 294 c.p.c. richiede, ai fini della rimessione in termini del contumace, la dimostrazione che la costituzione gli sia stata impedita da causa a lui non imputabile, la quale postula il verificarsi di un evento estraneo alla volontà del contumace, non prevedibile e non prevenibile da quest’ultimo con l’uso dell’ordinaria diligenza. Inoltre, secondo l’art. 44 c.c., la residenza originaria deve ritenersi immutata fino a quando il relativo trasferimento non sia regolarmente denunciato. Perciò, non può essere rimessa in termini, ex art. 294 c.p.c., la parte contumace in primo grado e costituitasi in appello, che non ebbe notizia dell’atto di citazione, ritualmente notificato nella residenza originaria, per essersi allontanata da essa senza dare disposizioni per essere prontamente informata di quanto poteva riguardarla.
Nel caso di specie, il ricorrente, quindi, non poteva giustificarsi con l’allontanamento dalla casa di abitazione e il mancato avviso da parte della moglie, affetta da disturbi. Mancava, infatti, la dimostrazione di aver dato disposizioni per essere tempestivamente informato di eventuali atti recapitatigli presso tale indirizzo, dove, a suo rischio, aveva mantenuto la residenza anagrafica. Inoltre, proprio i disturbi della moglie avrebbero dovuto portare l’uomo ad adottare delle cautele adeguate, in modo da assicurarsi di essere portato a conoscenza di atti notificatigli presso il luogo in cui aveva deciso di conservare la sua residenza. Ragionevolmente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti le prove dell’appellante a dimostrazione delle circostanze addotte, in quanto questi fatti, anche se provati, non avrebbero condotto ad una decisione favorevole. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Cambia casa di nascosto: l’atto di citazione rimane valido
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giovedì 17 luglio 2014
Cambia casa di nascosto: l’atto di citazione rimane valido
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