giovedì 19 giugno 2014

Dimissioni irragionevoli e mancati alimenti: il marito si manda in carcere da solo

In tema di obblighi di assistenza familiare, non è una scusante la mancanza di reddito, se questa è causata dalle dimissioni dal proprio posto di lavoro, senza aver fornito delle motivazioni ragionevoli su tale fatto. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 17623/14.

Il caso

La Corte d’appello di Salerno condannava un uomo per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 c.p., in danno della moglie separata e del figlio minore. I giudici respingevano la tesi dell’insussistenza del reato per impossibilità dell’imputato a far fronte ai suoi impegni familiari, in quanto privo di redditi, dato che pochi mesi prima si era licenziato dal posto di lavoro, ma senza alcun motivo plausibile. L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di non aver tenuto conto della sua assenza incolpevole di redditi. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione, dopo aver sottolineato che si trattava di un motivo di merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, rilevava, comunque, che i giudici di merito avevano motivato adeguatamente sul punto. Infatti, il ricorrente si era reso volontariamente inadempiente all’obbligo di versamento, dato che, poco dopo alla separazione personale dalla moglie, si era licenziato senza fornire delle motivazioni ragionevoli su tale decisione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Dimissioni irragionevoli e mancati alimenti: il marito si manda in carcere da solo

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