venerdì 2 maggio 2014

Accesso: avviso di accertamento nullo se emanato prima che siano decorsi 60 giorni

Nel solco di una pronuncia del 2013 (Cass. n. 20770/2013) che, mutando il precedente indirizzo, aveva affermato l'applicabilità della nullità di cui al comma 7 dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) anche nelle ipotesi di mero accesso, non seguito da ispezione o verifica, la Cassazione, con la sentenza n. 9176 del 23 aprile 2014, ha accolto il ricorso di un contribuente, ribadendo che l'omesso rispetto del termine di 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, previsto dal comma 7 citato per consentire al contribuente di comunicare osservazioni a sua difesa, comporta la nullità dell'atto impositivo emanato prima della scadenza del predetto termine, e ciò anche nell'ipotesi di accesso finalizzato alla richiesta di documentazione Il caso riguardava una società cui l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento IRES-IRAP per riprendere a tassazione ricavi non dichiarati. Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso della contribuente, decisione confermata dalla CTR che tuttavia aveva ritenuto non dovute le sanzioni irrogate. Secondo i giudici di secondo grado, i motivi di accertamento risultavano chiaramente indicati nell'atto impositivo sicché alcun diritto di difesa risultava compresso "anche in ordine ai termini di emissione di eventuale processo verbale di constatazione e processo verbale di verifica". La contribuente ha impugnato la pronuncia dei giudici di merito dinanzi alla Suprema corte, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente). Secondo la ricorrente, i funzionari dell'amministrazione finanziaria avevano effettuato un accesso nella sede della società per acquisire la documentazione contabile, senza tuttavia adottare e comunicare alcun verbale di chiusura delle operazioni e procedendo a emanare l'avviso di accertamento prima della scadenza di 60 giorni dalla fine delle operazioni prevista dall'art. 12 citato per garantire il diritto di difesa del contribuente. Il Collegio ha accolto il rilievo di parte ricorrente, richiamando il recente orientamento di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente e così disattendendo le conclusioni e del giudice di primo grado - secondo cui la norma in esame e la relativa sanzione di nullità per l'omesso rispetto del termine andava applicata solo alle ipotesi di verifica e ispezione e non al semplice accesso - e del relatore di causa, secondo cui, in assenza di verbale di chiusura delle operazioni, "non si veda in qual modo potrebbe esercitarsi il menzionato diritto" di difesa del contribuente attraverso la comunicazione di osservazioni.

Fonte: www.fiscopiu.it /La Stampa - Accesso: avviso di accertamento nullo se emanato prima che siano decorsi 60 giorni

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