Legittima la richiesta avanzata dal padre della persona rimasta uccisa a causa di una goliardata trasformatasi in tragedia. Assolutamente irrilevanti le precarie condizioni psicofisiche della vittima. E non basta il dissenso espresso dal proprietario della macchina per attenuarne la responsabilità. Tutto comincia come semplice goliardia, frutto anche dell’uso di alcool e di droga, ma la conclusione è tragica... Davvero drammatica la morte di un uomo, che, presa, per gioco, in mano una lancia idropulitrice – nonostante il ‘no’ del proprietario –, perde la vita a causa di un episodio di elettro-folgorazione. Nonostante la follia della vicenda, nonostante le condizioni precarie dell’uomo, nonostante la posizione assunta dal proprietario della macchina, è quest’ultimo a dovere caricarsi sulle spalle il risarcimento dei danni a favore del padre dell’uomo morto per il tragico gioco (Cassazione, ord. 1305/14). A riconoscere la legittimità della «domanda di risarcimento» avanzata dal padre dell’uomo rimasto tragicamente ucciso a causa di un episodio di «elettro-folgorazione», e fondata sui «danni subiti per la perdita del figlio», è la Corte d’Appello, che ribalta completamente la visione adottata dai giudici del Tribunale. A pagare dovrà essere il «proprietario della lancia idropulitrice, usata dalla vittima e causa della sua morte»: per i giudici di secondo grado, difatti, è evidente la «responsabilità oggettiva» dell’uomo che avrebbe dovuto impedire l’uso della macchina. Ma l’uomo, ritenuto responsabile del tragico episodio – con tanto anche di «patteggiamento, per omicidio colposo, in sede penale» – , contesta la decisione della Corte d’Appello, sottolineando il ‘peso’ del «dissenso» espresso, in occasione della tragedia, rispetto all’«uso della macchina». Allo stesso tempo, egli richiama anche le precarie condizioni della «vittima», in preda a uno «stato di intossicazione» frutto dell’uso di alcool e droghe. Tali obiezioni, però, non vengono ritenute decisive dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano la decisione assunta in Corte d’Appello: l’uomo dovrà provvedere al «risarcimento dei danni» subiti dal padre della vittima del tragico ‘gioco’. Per i giudici, da un lato, non si può parlare di «caso fortuito» ragionando sull’azzardo compiuto dalla vittima che, è acclarato, «si limitò a prendere in mano la lancia idropulitrice», e, dall’altro, non si può attribuire grosso «rilievo», in materia di «interruzione del nesso di causalità psicologica», al «dissenso» espresso dal proprietario della macchina. Eppoi, anche di fronte alla constatazione dello «stato di intossicazione etilica e per abuso di droghe» della persona rimasta uccisa, non si può comunque ipotizzare il «concorso del fatto colposo della vittima».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Ubriaco e drogato, prende in mano una lancia idropulitrice e rimane folgorato: risarcimento a carico del proprietario
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martedì 8 aprile 2014
Ubriaco e drogato, prende in mano una lancia idropulitrice e rimane folgorato: risarcimento a carico del proprietario
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