martedì 22 aprile 2014

La P.A. risponde per insidia stradale solo se esistente in concreto

Il caso trae origine dalla citazione in giudizio di un'amministrazione locale da parte del proprietario di un veicolo che ne chiedeva il risarcimento danni per essere impattato sul guard rail a causa della presenza sul fondo stradale del distacco di asfalto sui giunti di collegamento, non segnalato né visibile e, indi, costituente ipotesi di insidia e trabocchetto per la quale l'ente proprietario della strada deve rispondere.

La questione

La prevalente giurisprudenza riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione, proprietaria di una strada per i danni subiti dall'utente, al paradigma dell'art. 2043 c.c., sicchè la esclude quando il bene demaniale non presenti situazioni di pericolo occulto, cioè non visibile, né prevedibile, tale da integrare un'insidia o trabocchetto (ex multis: Corte di Cassazione n. 22592/2004, n. 10654/2004 , n. 6515/2004 , n. 11250/2002 , n. 16179/2001 e n. 3991/99 ).

Tale situazione, rileva, in una alla condotta dell'utente, ai fini dell'esclusione del nesso eziologico e della colpa dell'Ente pubblico (Corte di Cassazione 16 maggio 2013, n. 11946 ), pur quando la strada non sia perfettamente mantenuta, atteso che tanto più è concreta la possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza il pericolo, tanto più deve escludersi la configurabilità stessa dell'insidia stradale e la correlata responsabilità dell'amministrazione proprietaria, pur quando non l'abbia correttamente mantenuta, per interruzione del nesso causale (cfr. Corte di Cassazione, 22 ottobre 2013, n. 23919 ).

Di norma la giurisprudenza tende ad escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c., almeno qualora il bene sia oggetto di un uso generale e diretto da parte di terzi e sia di notevole estensione, tale da rendere impossibile un controllo costante ed efficace, atto ad escludere l'insorgenza di situazioni di pericolo per i fruitori (Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili n. 10893/2001 , n. 8588/1997 . In termini, in via ermeneutica, anche Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 156 ).

A tal proposito, peraltro, il Giudice di legittimità ha chiarito, infatti, che "il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno" (cfr. Corte di Cassazione 4 novembre 2003, n. 16527 ).

fonte: ilsole24ore.com\La P.A. risponde per insidia stradale solo se esistente in concreto

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