Respinta l’ipotesi dell’applicazione della tutela prevista per gli stranieri conviventi con parenti o con il coniuge. Decisiva la constatazione che il rapporto para-familiare, sul suolo italico, non sia riconosciuto ufficialmente nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza del cittadino straniero (Cassazione, ordinanza 3373/14).
Il caso
Convivenza more uxorio con una donna italiana, e, a completare il quadro para-familiare, anche la presenza di un minore. Ciò, però, non può mettere in discussione l’espulsione dall’Italia del cittadino straniero – originario della Liberia –, privo di “titolo di soggiorno” e la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta. A dare il ‘la’ alla vicenda è la decisione del Prefetto di «espellere dal territorio nazionale un cittadino della Liberia», e consequenziale è l’azione del Questore che dispone «l’allontanamento dello straniero». E a chiudere il cerchio provvede il Giudice di pace, ritenendo corretta l’«espulsione» dell’uomo, soprattutto tenendo presente l’«assenza di titolo di soggiorno» e la risposta negativa, data dal Tribunale, alla «domanda di protezione internazionale». Per mettere in discussione tale decisione, però, l’uomo richiama, ancora una volta, la propria ‘famiglia’ in Italia: egli sostiene di convivere con una «cittadina italiana» e di essere «padre di un minore». Perché, domanda l’uomo, escludere, allora, l’applicazione della tutela ‘speciale’ prevista, nel ‘Testo unico sull’immigrazione’, per gli «stranieri conviventi con parenti o con il coniuge, di nazionalità italiana»? Ma l’obiezione mossa dall’uomo viene respinta dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la legittimità dell’«espulsione». Alla base delle valutazioni dei giudici del ‘Palazzaccio’ due riferimenti fondamentali: la sentenza numero 376 del 2000 della Corte Costituzionale – che «ha esteso la protezione invocata dalla madre al marito convivente» – e la sentenza numero 192 del 2006, sempre della Corte Costituzionale – che ha sancito come corretta la «mancata estensione della protezione al mero convivente della donna in gravidanza o della puerpera». Andando nei dettagli, comunque, i giudici chiariscono che la «causa di esclusione dell’espulsione», prevista in caso di «sussistenza di un rapporto di coniugio, e di convivenza, dell’espellendo con una donna in stato di gravidanza», può essere operativa sì, però a patto che «tale rapporto trovi riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero». Mancando questo elemento, è inappuntabile l’«espulsione» dello straniero, soprattutto tenendo presente «l’interesse nazionale al controllo dell’immigrazione».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Convivente con una donna italiana e padre di un minore: confermata comunque l’espulsione
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lunedì 28 aprile 2014
Convivente con una donna italiana e padre di un minore: confermata comunque l’espulsione
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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