lunedì 24 marzo 2014

Il professore viene trasferito in una scuola per corsi di recupero: salva la sua professionalità

Nel pubblico impiego, ha rilievo soltanto il criterio dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 26285/13.

Il caso

A seguito del trasferimento in una nuova scuola per corsi di recupero, un insegnante di discipline economico-giuridiche presso una scuola regionale, dipendente dal comune di Milano, chiedeva che fosse dichiarato illegittimo e annullato tale demansionamento, accompagnato da atti vessatori, e la sua reintegrazione presso la scuola regionale. Sia in primo grado che in appello, la domanda viene respinta e il professore ricorre per cassazione. Il motivo di ricorso relativo alla presunta violazione dell’art. 2103 c.c. è infondato in quanto, nel pubblico impiego, ciò che rileva è il criterio dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dal concreto incarico svolto. L’assegnazione di incarichi nel pubblico impiego avviene mediante concorsi. Dunque, essa unitamente alla contestazione delle graduatorie, deve formare oggetto di specifiche impugnazioni in sede amministrativa. Nel caso di specie, tali impugnazioni non sono state proposte. Tra l’altro, il trasferimento lamentato era il risultato di un processo avviato dal Comune in anni precedenti per la ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse interne che, finora, non era mai stato oggetto di specifiche censure.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il professore viene trasferito in una scuola per corsi di recupero: salva la sua professionalità

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