domenica 30 marzo 2014

Codice della Strada: i termini della notifica per notificante e destinatario

Corte di Cassazione, Sezione 6 ter civile, Sentenza 4 marzo 2014, n. 4993
L'impugnazione si considera tempestiva quando l'atto di citazione con la quale va proposta è consegnata per la notifica all'ufficiale entro il relativo termine perentorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. 
In tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 4 marzo 2014, n. 4993.
In particolare, il fondamento della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell'articolo 149, codice procedura civile, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, della Corte Costituzionale - e nell'articolo 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'articolo 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994, sempre emessa dalla Corte Costituzionale.
La regola - in applicazione di giurisprudenza consolidata - vale soltanto nel caso in cui la notifica comunque si perfezioni anche per il destinatario.
Cercando di fare chiarezza tra le varie interpretazioni, in riferimento all'articolo 149, codice procedura civile, relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale, che riguarda, in particolare, la procedura di notificazione dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada, la Corte Costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del suddetto articolo e dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Per cui, per quanto concerne la notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, per il Comando di Polizia Municipale notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficio postale, per la spedizione, ovvero al messo comunale, per la consegna, a mezzo notificazione.
L'articolo 201, comma 1, codice della strada, prescrive che il verbale debba essere notificato all'interessato entro 90 giorni dall'accertamento: operativamente, il verbale, per il notificante, deve, quindi, essere consegnato, entro 90 giorni dall'accertamento, all'ufficio postale, ovvero al messo comunale, per la successiva notificazione.
Con la successiva sentenza 28/2004, la Corte Costituzionale ha precisato che "risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti".
Per cui il destinatario del verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada potrà proporre legittimamente opposizione amministrativa o giudiziaria nei confronti dell'atto notificato tardivamente (oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento), sempre che la notifica tardiva non sia stata determinata da una rimessione in termini a favore dell'organo di polizia accertatore: il caso, ad esempio, è quello dell'atto notificato ad un soggetto, che dimostra di essere estraneo; ricevuta comunicazione dell'estranietà alla violazione, ad esempio, per vendita del veicolo precedente all'accertamento, il Comando ha nuovamente un termine di 90 giorni per notificare l'atto al nuovo proprietario: la notifica sarà perfezionata anche se l'atto verrà consegnato all'interessato oltre 90 giorni dall'accertamento, purchè la notifica avvenga entro 90 giorni dal giorno in cui l'organo di polizia procedente è venuto a conoscenza del nuovo destinatario.
Da ultimo, in materia di notificazione degli atti, si segnala come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 140, codice procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Operativamente, quindi, nel caso di procedimento di notificazione di verbale di accertamento di violazione al codice della strada, conclusosi secondo le disposizioni dell'articolo 140, codice procedura civile (irreperibilità relativa del destinatario), la notifica deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, quando sono state compiute le tre formalità previste dalla norma:
•affissione dell'avviso di deposito dell'atto in busta chiusa sigillata alla porta dell'abitazione dell'interessato (l'avviso dovrà essere infilato nella buca delle lettere, a garanzia della privacy dell'interessato);
•deposito della copia dell'atto da notificare presso la casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi;
•ricevimento della raccomandata A/R con la quale viene data notizia all'interessato del deposito dell'atto presso la casa comunale; ovvero, decorrenza di dieci giorni dalla spedizione (compiuta giacenza).
fonte: ilsole24ore/I termini della notifica per notificante e destinatario

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