La fattispecie prevista dal comma quinto dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, così come modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 146/2013, costituisce un’autonoma ipotesi di reato e non più una circostanza attenuante e di conseguenza non sono più applicabili, nei suoi confronti, i criteri di bilanciamento delle circostanze previsti dal comma quarto dell’art. 69 c.p.
E' quanto emerge dalla sentenza 20 gennaio 2014, n. 2295 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Preliminarmente i giudici di legittimità ricordano come la Corte Costituzionale sia pervenuta alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., valutando il divieto di prevalenza dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità sulla recidiva, ex art. 99, comma 4 c.p., irragionevole e lesivo dei principi di uguaglianza davanti alla legge e di proporzionalità della pena ed evidenziando come la recidiva reiterata rifletta i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, che -pur pertinenti al reato- non assumono nella individualizzazione della pena una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo, operando il principio di offensività non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti influenti sulla pena e sulla sua finale determinazione (Corte Cost., n. 251/2012).
Al tempo stesso, il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, con l’art. 2, comma 1, lett. a), ha modificato l’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti, qualificando i fatti riconducibili nell’area della lieve entità come fattispecie autonoma di reato e non più come circostanza attenuante speciale, avuto riguardo alla specifica clausola di riserva o sussidiarietà (“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”) che scandisce la nuova disposizione (in tal senso già Cass. pen. Sez. VI, 8.1.2014, ric. Cassanelli).
Sulla scia delle argomentazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 251/2012 sui referenti applicativi dell’art. 69 co. 4 c.p. in tema di reati riguardanti sostanze stupefacenti il legislatore di urgenza ha inteso risolvere in radice ogni possibile questione interpretativa in tema di bilanciamento delle circostanze (attenuanti e aggravanti) connotanti il “nuovo” reato, essendo evidente che la qualificazione della fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti, come autonoma ipotesi di reato, e non più come circostanza attenuante, rende inapplicabili i criteri di bilanciamento dell’art. 69, comma 4, c.p. anche ad altre eventuali circostanze, attenuanti o aggravanti, che caratterizzino la nuova fattispecie.
fonte: Altalex.com/Stupefacenti: la lieve entità è reato autonomo
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giovedì 6 febbraio 2014
Stupefacenti: la lieve entità è reato autonomo
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