Non importa se l’istituto scolastico danneggiato sia privato o meno, tale circostanza non fa venir meno la funzione di edificio destinato all’uso pubblico, che fa scattare l’aggravante e la relativa procedibilità di ufficio. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 43921/13. Il caso Sette mesi per il danneggiamento di un portone scolastico e tentata violenza privata ai danni di una giovane. È questa la pena – confermata anche in appello - a cui è stato condannato un ragazzo siciliano. Privato o no, l’istituto scolastico concorre a definire il sistema nazionale di istruzione. E a nulla è servito sostenere, davanti ai giudici di Cassazione, che l’istituto scolastico il cui portone è stato danneggiato appartenesse ad un ente privato. Secondo gli Ermellini, infatti, tale circostanza «non fa venir meno la funzione di edificio destinato all’uso pubblico, in quanto lo svolgimento di attività scolastica anche da parte di tali istituti concorre a definire il sistema nazionale di istruzione». Corretta, dunque, la decisione dei giudici di merito di ritenere integrata la circostanza aggravante che rende procedibile d’ufficio il reato di danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 3, c.p.).
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Sfonda il portone di un istituto scolastico: aggravante da applicare anche se l’ente è privato
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lunedì 3 febbraio 2014
Sfonda il portone di un istituto scolastico: aggravante da applicare anche se l’ente è privato

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