Con l’ordinanza 607/14 in oggetto il Superiore Consesso ha accolto l’appello proposto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (O.U.A.) avverso l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4872/13 “concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi”
Nonostante quanto apparso su numerosi ed anche autorevoli siti web, l’ordinanza in esame non ha però sospeso l’obbligatorietà della mediazione né, più nello specifico, i provvedimenti impugnati innanzi al TAR.
Si legge infatti nell’ordinanza che “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del processo amministrativo; PQM Il Consiglio di Stato….Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione…”
Il Consiglio di Stato ha invero fatto esplicita applicazione dell’art. 55, X° comma del Codice del Processo Amministrativo ai sensi del quale “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.”
Il TAR Lazio, quindi, dovrà celermente provvedere a fissare l’udienza per la discussione nel merito della controversia, in esecuzione al dictum cautelare del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato-Sezione IV-Ordinanza 11 febbraio 2014, n. 607
Fatto e diritto
Visto l'art. 62 cod. proc. Amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e informare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, Luca Tantalo, Giampiero Amorelli, De Notaristefani e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;
considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l'effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
fonte: Altalex.com/Mediazione: ordinata la sollecita fissazione dell'udienza di merito al Tar
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giovedì 13 febbraio 2014
Mediazione: ordinata la sollecita fissazione dell'udienza di merito al Tar

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