Il comportamento della cassiera che utilizza la propria carta fedeltà del supermercato per gli acquisti dei clienti che ne sono sprovvisti, con conseguente accumulo in proprio favore dei punti, oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è grave anche ai fini della lesione del vincolo fiduciario. È quanto risulta dalla sentenza della Cassazione 24588/13.
Il caso
Una cassiera era stata licenziata dalla società datrice, previo procedimento disciplinare, per aver fatto un uso improprio della carta fedeltà del supermercato presso cui lavorava. La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento della illegittimità del licenziamento, ma in sede di merito era stata ribadita la fondatezza degli addebiti mossi alla dipendente. Infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto idoneamente provato che l’attrice avesse trasgredito il divieto – conosciuto dalla stessa – di utilizzazione della carta clienti da parte dei cassieri, e aveva osservato che, in ogni caso, la condotta contestata integrava grave violazione del dovere fondamentale di cui all’art. 2104, comma 2, c.c., trattandosi di reiterata e sistematica inosservanza di disposizioni impartite dal datore di lavoro. Contro tale decisione, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione. A suo dire, la Corte distrettuale, avrebbe erroneamente affermato che, nel caso di specie, non era necessaria l’affissione del codice disciplinare, ritenendo che il licenziamento per giusta causa avesse natura ontologicamente disciplinare e pertanto necessitasse solo della contestazione preventiva dell’addebito. Per la Suprema Corte, le doglianze della ricorrente non meritano di essere condivise. Secondo gli Ermellini, i giudici di merito, hanno proceduto a un attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la carta in questione per acquisti di clienti che ne erano sprovvisti con conseguente accumulo in proprio favore dei punti. Inoltre, Piazza Cavour ha avallato la statuizione di merito, la quale ha ritenuto che non fosse necessaria l’affissione disciplinare in termini di garanzia ex art. 7, comma 1, Statuto dei lavoratori, trattandosi di situazione contraria all’etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Licenziata la cassiera che accumula i punti grazie alla spesa dei clienti
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venerdì 7 febbraio 2014
Licenziata la cassiera che accumula i punti grazie alla spesa dei clienti
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